Verbale riunione 12 maggio 2006

6 Giugno 2006 News

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ___ COMMISSIONE DEONTOLOGIA _______
Convocata dal Coordinatore, la Commissione si è riunita oggi 12 maggio 2006 alle ore 12 presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Verona, Piazza dei Signori n. 13. Presenti: il Presidente dell’Ordine Avv. Bulgarelli, il Segretario della Commissione Avv. Maria S. Bonanno, gli Avvocati Luigi Pasetto, Cristina Begal, Emanuela Pasetto, Adriano Vianini, Paolo Bogoni, Franco Vinci, Alessandro Rigoli, Luca Venturini. Assenti giustificati: il Coordinatore Giannantonio Danieli, gli Avvocati Mauro Regis, Maurizio Tolentinati, Michele Tommasi. Il Presidente si allontana ad ore 12.30 per altri impegni consiliari. Ordine del giorno: Esame e studio delle modifiche al Codice Deontologico Forense – Delib. CNF 26.1.2006. Relazione Avv. Marisa Bonanno sugli artt. da 16 a 18. All’esito della relazione, già trasmessa via e-mail, la Commissione rileva quanto segue: 1) l’attività di promozione delle attività professionali può risultare penalizzante per i più giovani professionisti che possono sopportare minori costi; 2) una regolamentazione troppo rigida e corporativa della pubblicità professionale può risultare anacronistica; 3) disciplina delle incompatibilità: la Commissione esprime perplessità sul corrente orientamento interpretativo secondo cui l’iscrizione ad altro ordine professionale (con esclusione della professione notarile) non possa ritenersi in contrasto con l’art.3 LP e con il dovere d’indipendenza di cui all’art.10 CDF. 4) Sull’utilizzo delle nuove tecnologie (internet, posta elettronica anche certificata, firma digitale) quali strumenti per lo svolgimento dell’attività professionale e solo secondariamente “informativi”, si auspica l’incremento di corsi di formazione ed approfondimento organizzati dagli Ordini su proposta delle associazioni o anche delle commissioni consiliari. 5) La Commissione dissente dall’avvenuto riconoscimento del potere di organizzare corsi di orientamento professionale e seminari di studio da parte di singoli studi professionali con la sola approvazione del COA del luogo di svolgimento, ritenendo preferibile che detti utili approfondimenti formativi, pur su proposta e/o specifico incarico organizzativo al singolo professionista o studio associato o società professionale, restino organizzati, patrocinati e diretti dagli Ordini e dalle Associazioni professionali del luogo di svolgimento; ciò per assicurarne la migliore qualità e rispondenza alle esigenze medie del singolo foro, nonché per evitare spiacevoli “accaparramenti” d’immagine e potenziali conflitti di giurisdizione fra COA di appartenenza e di svolgimento in caso di illecito disciplinare. 6) su segnalazione del segretario, la Commissione rileva il dubbio interpretativo in ordine alla tutela giurisdizionale dell’istante nei casi di diniego da parte del COA dei pareri / approvazioni preventive postulate dalla novella oggetto d’esame in ordine a: organizzazione di corsi (art.17 can.I), utilizzo di brochures informative (art.17-bis n.1) gestione di rubriche fisse su organi di stampa (art.18 can.III). La Commissione ritiene che, non trattandosi di provvedimenti di natura disciplinare, debba escludersi la competenza di secondo grado del CNF. In considerazione della natura amministrativa del provvedimento, della natura di ente pubblico del COA e dell’ormai consolidato riconoscimento di efficacia normativa del CDF, la Commissione ritiene che detta competenza sul riesame dell’eventuale diniego dovrebbe spettare all’Autorità di Giustizia Amministrativa. La Commissione osserva tuttavia che dette forme di parere preventivo, oltre che foriere di possibili confronti, disparità e conflitti in ipotesi similari anche all’interno dello stesso Ordine, non paiono trovare fondamento alcuno nei principi informatori e nei poteri tipicamente riconosciuti ai COA dalla LP. Pertanto auspica che le prescrizioni sopra citate ed attualmente vigenti possano venire sostituite da precisi obblighi di autosegnalazione al COA competente (come previsto per la pubblicazione del sito web). Sarà quest’ultimo, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza e disciplina, che chiamerà l’iscritto a chiarimenti, disponendo l’apertura del procedimento disciplinare, in caso di rilevate violazioni. 7) Sugli specifici mezzi informativi esaminati, la Commissione, dopo breve discussione auspica: – una generale semplificazione della normativa a tutela del fenomeno pubblicitario, per evitare che le attuali disposizioni dettagliate possano arrivare a porsi come ostacolo, anziché ausilio, all’esercizio del potere disciplinare nel caso concreto. Si rileva inoltre la necessità che dette diposizioni non limitino e/o contraddicano in alcun modo il principio generale di non esaustività dei precetti deontologici espresso dalla norma di chiusura (art.60 CDF), svuotandone il contenuto. – l’eliminazione delle prescrizioni contenutistiche sul biglietto da visita dell’Avvocato, che nei limiti del rispetto dei principi generali di correttezza e decoro, deve restare strumento di presentazione strettamente personale del singolo e non dello studio di appartenenza; – l’eliminazione della restrizione numerica in ordine alle materie di attività prevalente esercitate e la sua sostituzione con una chiara limitazione riferita all’effettività (veridicità) dei settori e delle attività esercitate. La Commissione torna ad auspicare il riconoscimento legislativo delle specializzazioni legali, previo periodo di comprovata formazione dell’Avvocato nel settore ed altri strumenti di convalida, onde evitare inutili limitazioni formali alla promozione delle attività e soprattutto per realizzare il miglioramento qualitativo dei servizi di categoria. – l’eliminazione delle restrittive prescrizioni in ordine alle targhe che, come strumenti identificativi del professionista e/o dello studio, non possono restare necessariamente prive di titoli ed abilitazioni, purchè riconosciuti, esatti e pertinenti; – con riferimento alle rubriche stampa e tele-radiofoniche, la Commissione propone la limitazione all’indicazione del “solo” nominativo e più precisa indicazione del settore o materia giuridica trattata.
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A questo punto, esaurita la relazione e le osservazioni della Commissione, da riformularsi unitariamente all’esito delle successive relazioni ed incontri di studio, la Commissione delibera di riconvocarsi per il 9.6.2006, ad ore 12, in questa stessa sede per la relazione successiva dell’Avv. Tolentinati: artt. 20-22; null’altro avendo a discutere, la seduta viene tolta alle ore 12.50.
 Il Coordinatore Avv. GIANNANTONIO DANIELI  
Il Segretario
Avv. MARIA S. BONANNO

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