
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona______COMMISSIONE DEONTOLOGIA________
Convocata dal Coordinatore, la Commissione si è riunita oggi 15 giugno 2007 alle ore 11,30 presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Verona, Piazza dei Signori n. 13. Presenti: il Coordinatore Avv. Danieli, il Segretario Avv. Bonanno, e gli Avvocati: Cristina Begal, Luca Venturini, Michele Tommasi. Assenti giustificati: il Presidente Avv. Bulgarelli, gli Avvocati Alessandro Rigoli, Paolo Bogoni, Luigi Pasetto, Emanuela Pasetto, Maurizio Tolentinati, Franco Vinci. Ordine del giorno: 1) richieste di parere degli iscritti;2) proposte nuovo convegno;3) varie ed eventuali.
Sul punto 2): la Commissione individua gli argomenti di maggiore attualità ed interesse degli iscritti: siti internet e pubblicità; parcellazione; corrispondenza fra colleghi; formazione obbligatoria; informatica giuridica; comunicazione professionale e marketing.Si propone di organizzare almeno due seminari prima di dicembre, presentando i relativi programmi al Consiglio subito dopo l’estate. Il Consigliere Begal raccomanda di visualizzare il nuovo calendario degli eventi, sul sito.
Sul punto 1): La Commissione ha ricevuto incarico dal Consiglio di esaminare le seguenti richieste di parere:- prot. n.3107 – richiesta Avv.ti xxxxxx del 2.4.2007. Dopo articolata esposizione dei fatti e delle proprie argomentazioni giustificative, le istanti pongono i seguenti quesiti: 1) sulla legittimità della condotta da loro stesse tenuta all’udienza del 14.3.2007, in modo particolare con riferimento alla dichiarazione resa del persistere della morosità della controparte; 2) sulla liceità deontologica della possibile azione esecutiva in forza dell’ordinanza di sfratto emessa dal Giudice. Le istanti riferiscono, fra l’altro, di avere ricevuto dal collega avversario lettera raccomandata in cui si imputava loro la contrarietà del loro comportamento all’art.14 CDF.Trattasi, dunque, di “richiesta di parere in prevenzione”.La Commissione ritiene di dover, ancora, premettere che non è dato al Consiglio (e tantomeno a questa Commissione) di esprimere pareri su casi di specie, oggetto, anche potenziale, di valutazione da parte del Consiglio in sede disciplinare; come in quello sottoposto. In via puramente teorica, e per l’utilizzo che il Consiglio riterrà opportuno, comunque, osserva: A) Il comportamento dell’iscritto può essere oggetto di sanzione disciplinare solo in presenza di dolo o colpa. Pertanto nessuna responsabilità sarà ravvisabile laddove le richiedenti possano giustificatamente dimostrare di non aver avuto effettiva notizia del pagamento al momento della loro dichiarazione giudiziale. L’art. 14 sanziona le dichiarazioni inveritiere qualora l’avvocato le renda al giudice sapendole tali, ovvero, ritenendole vere per effetto di proprio comportamento negligente. B) Sul punto dell’azionabilità esecutiva dell’ordinanza di convalida, la questione va risolta con valutazione giuscivilistica, che non compete alla Commissione. Sotto il profilo deontologico: laddove, per tale valutazione, debba ritenersi che il pagamento a mezzo bonifico bancario sia tempestivamente pervenuto alla parte intimante nel termine fissato dal giudice, dovendosi ritenere l’ordinanza di convalida emessa su presupposto erroneo, e quindi illegittimamente data, si esclude che l’avvocato che ne sia (o sia divenuto) consapevole la possa legittimamente utilizzare, procurando danno ingiusto alla controparte, senza contravvenire ai principi di lealtà e correttezza (art. 6); si ritiene che possa sussistere il dovere deontologico di far sì che tale titolo venga caducato o ne venga infirmata l’efficacia, onde appunto, evitare che altri – consapevolmente o meno – lo ponga in esecuzione. Nella diversa ipotesi in cui la detta disposizione bancaria non risultasse costituire tempestivo pagamento a legittima sanatoria della morosità, l’azione esecutiva sarà senz’altro legittimamente, e deontologicamente, promuovibile.
– prot. 4115/07 richiesta Avv. yyyyyyy del 24.5.2007. L’istante segnala, ai sensi e per gli effetti dell’art.17-bis, l’utilizzo del sito web www.yyyyyyyyy.it , con dominio proprio e direttamente riconducibile allo scrivente Studio Legale Associato. La Commissione, preso atto, segnala che perché un nome a dominio possa dirsi “proprio o direttamente riconducibile” all’avvocato o allo studio associato o societario, non essendo all’uopo sufficiente l’astratta riconducibilità letterale del nome a dominio in sè (spesso rispondente ad una sigla o ad un acronimo dello studio), è invece necessario che siano propri o direttamente riconducibili al professionista e/o allo studio i dati comunicati alla RA (Registration Autority) al momento della registrazione del dominio e quindi quelli risultanti da pubblico registro (NIC). Il controllo, per utile conoscenza del Consiglio, che non è tenuto a rendere parere sullo specifico punto, ma solo a vigilare sulla conformità dei siti segnalati, è effettuabile utilizzando il servizio “whois” a questa pagina web: http://www.nic.it/cgi-bin/Whois/whois.cgi .Gli istanti chiedono inoltre parere del Consiglio sulla possibilità di inviare a mezzo posta ordinaria a soggetti determinati e specificamente individuati l’informativa relativa all’attività dello studio, come da allegato.La Commissione ritiene che il richiesto – ma non necessario – parere possa essere positivo con la proposta dei seguenti accorgimenti: – sia evidenziata l’appartenenza all’Ordine degli Avvocati di Verona; – siano precisati i titoli accademici che sono solo genericamente indicati (“esperienza….maturata in alcune materie anche in ambito accademico…”) ed i professionisti che ne sono nello specifico i titolari, come prevede l’art.17-bis CDF; – si riduca alle più significative, e di interesse per il pubblico, l’elencazione delle materie di attività prevalenti nei settori di esercizio; – si indichino, preferibilmnete, le attività, le abilitazioni, le lingue conosciute dal singolo Avvocato (cfr. sul punto il soggetto del primo periodo dell’art.17) e non dall’Associazione, eliminando il generico riferimento a “figure professionali…con esperienza pluriennale” che non appare trasparente e veridica a sensi dell’art.17 comma 2.La Commissione rileva infine che gli artt. 17 e 17-bis non prevedono né fra i dati obbligatori né fra i facoltativi, l’indicazione di altro professionista non inserito nella struttura dello studio, quale rapporto di collaborazione (fattispecie peraltro piuttosto ricorrente nei mezzi informativi comunemente impiegati).La Commissione raccomanda, come per prassi, lo scrupoloso adempimento a tutti gli obblighi di indicazione dati ed informative previsti per i liberi professionisti dai Dlgs n.70/2003 (artt. 7-10 e 21) per le informazioni professionali e dal Dlgs n.196/2003 (artt.11-13) per il trattamento dei dati personali dei destinatari delle comunicazioni.
– prot. 4185/07 richiesta Avv. zzzzzz del 24.5.2007. Si richiede al Consiglio parere preventivo sulla bozza di una pubblicazione informativa giornalistica ed altro parere sulla pubblicazione di articoli “che abbiano attinenza con le problematiche che gli stranieri possono incontrare nel nostro paese”.Sul primo punto, la Commissione approva, non sussistendo più, dopo la riforma degli artt. 17 e 17-bis CDF, alcuna limitazione sui singoli mezzi informativi (radio, giornali, televisione, internet) ma solo sulle modalità (rectius: contenuti) dell’informazione. Precisa però che è prevista, fra i dati facoltativi, l’indicazione delle lingue conosciute, non l’attività di consulenza in diverse lingue.Sul secondo punto la Commissione ritiene che gli elementi forniti dall’istante per presentare al Consiglio la rubrica a stampa che intenderebbe curare, previo parere (obbligatorio ex art.18 can.III CDF), appaiano insufficienti. Occorre infatti quantomeno che il Consiglio sia posto a conoscenza, non solo dei dati della testata giornalistica, ma pure delle particolari materie oggetto degli indicati articoli, della loro collocazione nel giornale, della frequenza e delle dimensioni della pubblicazione.
– prot. 4118-4119/07 richiesta Avv. jjjjjjj del 25.5.2007. L’istante chiede di essere espressamente autorizzato dal Consiglio a comparire in una pubblicazione ad uso professionale (rectius: commerciale) che la ssssssssss sta preparando per i propri prodotti di dittafonia.La Commissione osserva preliminarmente che non è prevista dalla legge professionale e dal CDF alcuna forma di “autorizzazione espressa” ma solo un parere per tenere o curare rubriche fisse a stampa, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.Data lettura dell’allegata intervista di altro Avvocato belga che ha già rilasciato simile intervista, la Commissione non approva.Trattasi infatti, non già di informazione sull’attività professionale dell’Avvocato (prevista e regolamentata dagli artt. 17 e 17-bis CDF), bensì di altra forma di promozione prestata dall’Avvocato in favore di un terzo, ente commerciale.La Commissione ritiene che la partecipazione dell’Avvocato ad attività pubblicitaria altrui, indipendentemente dai mezzi informativi utilizzati, dai dati indicati e dal particolare rapporto (sia esso di clientela, di familiarità o d’altro genere) con il terzo, non risulti conforme ai principi di dignità e decoro professionale ed al dovere di indipendenza dell’Avvocato (art.10 CDF).
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Null’altro avendo a discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,15.
Il Segretario Avv. MARIA S. BONANNO
Il Coordinatore Avv. GIANNANTONIO DANIELI