Verbale riunione 17 marzo 2006

27 Marzo 2006 News

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ___ COMMISSIONE DEONTOLOGIA _______
Convocata dal Coordinatore, la Commissione si è riunita oggi 17 marzo 2006 alle ore 12 presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Verona, Piazza dei Signori n. 13. Presenti: il Coordinatore Avv. Giannantonio Danieli, il Segretario Avv. Maria S. Bonanno, gli Avvocati Adriano Vianini, Mauro Regis, Maurizio Tolentinati, Paolo Bogoni, Michele Tommasi. Assenti giustificati gli Avvocati Luigi Pasetto, Alessandro Rigoli, Luca Venturini, Alessandro Chiamenti e Federico Peres. Nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine, partecipa ai lavori l’Avv. Aldo Bulgarelli. Ordine del giorno: 1. richieste di parere degli Iscritti, trasmesse dal Consiglio, sui seguenti argomenti: – studi collegati: informazione ed incompatibilità; – indicazione delle materie prevalentemente trattate negli strumenti informativi di cui all’art.17-bis; – praticante avvocato: condivisione locali con altri professionisti ed indicazione della propria qualifica professionale. 2. modifiche al Codice Deontologico Forense: programma di studio; 3. parcellazione: proposte formative in collaborazione con la commissione parcelle ed obbligo di specifica nei confronti del cliente; 4. varie ed eventuali. Il Coordinatore dichiara aperta la seduta ringraziando, anche a nome di tutti i Commissari, il Presidente Avv. Bulgarelli e, suo tramite, l’intero Consiglio, della rinnovata fiducia. Per quanto concerne l’invito ricevuto dal Consiglio stesso, di sollecitare una più ampia partecipazione dei Commissari e di escludere dalle convocazioni i componenti che non abbiano realizzato la frequenza prevista dal regolamento, comunica di essersi attenuto al criterio di chiedere un’esplicita dichiarazione di futura disponibilità a continuar a far parte della Commissione; pertanto, al fine di poter avere certezza sulle intenzioni di ciascuno, a tutti verrà comunicata la prossima convocazione, così come lo è stata quella per l’odierna seduta. Il Presidente ed i Consiglieri presenti informano la Commissione della recente decisione Consiliare secondo cui tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine faranno parte di diritto di tutte le Commissioni, con conseguente diritto alla convocazione. Il Segretario provvederà, dunque, ad includere i loro indirizzi e-mail nella lista e ad aggiornare la medesima, a partire dalla prossima convocazione. Preliminarmente il Presidente Avv. Bulgarelli sollecita il parere della Commissione sull’efficacia vincolante della codificazione deontologica del CNF, recentemente novellata, per i Consigli circondariali, invero titolari in proprio di potere regolamentare derivato dalla canonizzazione delle regole consolidate nell’esercizio del potere disciplinare previsto dall’art.14 lett.a) e 38 L.P.. La Commissione, considerato: a) l’ormai consolidato orientamento della Cassazione secondo cui le norme del Codice Deontologico Forense si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ordinamento di categoria (Cass., SU Civ. 6 giugno 2002 n.8225, Cass., SU Civ. 12 febbraio 2004 n.5776, Cass., SU Civ. 3 maggio 2005 n.9097); b) che, comunque, il potere regolamentare è attribuito ai Consigli territoriali e che il costante orientamento dei precedenti Consigli veronesi è stato, fin dall’aprile 1997, nel senso di applicare le regole canonizzate dal CNF previa deliberazione di recepimento, si ritiene l’opportunità di un formale recepimento della novella al C.D.F. da parte del Consiglio dell’Ordine. Ritiene tuttavia che nell’esercizio del proprio potere disciplinare il Consiglio debba riservarsi il diritto di integrare le regole vigenti e la loro efficacia temporale, con tutti gli strumenti di interpretazione logica, analogica ed estensiva e secondo il proprio prudente apprezzamento, nonché di collaborare alle eventuali future modifiche del Codice Nazionale con proprie proposte ed esperienze, anche alla luce degli studi svolti dalla Commissione, come del resto lo stesso CNF invitò a fare prima dell’approvazione delle precedenti novelle del 6.10.1999 e del 26.10.2002. Si procede alla trattazione degli argomenti all’ODG. – Sul punto 1), richieste di parere esposte dal Coordinatore: la Commissione, dopo approfondita discussione, esprime i seguenti principi interpretativi: I. Per “collegamento” fra studi legali si intende comunemente ogni forma di stabile collaborazione per settori di attività, domiciliazione e possibilità di accesso a uffici o autorità giudiziarie locali, indipendentemente dalla condivisione dei locali di esercizio. – Sotto il profilo della correttezza dell’informazione: l’indicazione sui mezzi informativi (carta da lettere, brochure e siti web) di tali forme di collegamento deve ritenersi ammissibile – nonostante qualche dubbio interpretativo sull’esaustività delle indicazioni di cui al nuovo art.17-bis CDF – purchè vengano rispettati i principi di trasparenza, veridicità e correttezza, al fine della tutela dell’affidamento del pubblico. – Sotto il profilo dell’eventuale conflitto d’interessi: salvi gli obblighi di astensione espressamente previsti dall’art.37 C.D.F., come recentemente novellato, è opportuno che gli avvocati legati da qualsiasi altra forma di stabile collaborazione che si trovino ad assistere parti aventi interessi anche potenzialmente confliggenti informino immediatamente i propri assistiti del rapporto personale con il difensore della controparte, al fine di ottenerne espressa presa d’atto e consenso, sempre che siano salvaguardati nel caso di specie gli interessi della parte all’indipendenza e fiduciarietà del mandato. II. I requisiti per le targhe informative apponibili all’ingresso degli studi legali sono quelli previsti dal nuovo art.17-bis C.D.F. n.2): dimensioni ragionevoli, posizione all’ingresso centrale ed alla porta di accesso, con indicazione dei singoli componenti dello studio e della collocazione del medesimo nello stabile. La Commissione ritiene che la disposizione sopra riassunta risulti troppo limitativa, anche in relazione ai più ampi contenuti degli altri mezzi informativi. In particolare, risulta esclusa senza apparente ragione logica l’indicazione dei settori di esercizio dell’attività nei limiti di quanto consente il CDF, da ritenersi dato informativo pienamente coerente con le necessità di correttezza dell’informazione e di tutela dell’affidamento del pubblico. III. Il nuovo art.17-bis C.D.F. prevede fra i dati che possono essere indicati nelle carte da lettera, biglietti da visita, brochures preventivamente approvate, siti web: “i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie”. Devono ritenersi non consentite altre formule, del tipo “specializzato o specialista in”, ed indicazioni troppo ampie ed inverosimilmente onnicomprensive. IV. La regola sull’obbligo di astensione per gli avvocati associati o soci che si trovino ad assistere parti aventi interessi confliggenti è stata estesa dalla novella dell’art.37 C.D.F. anche agli avvocati che esercitino negli stessi locali. La Commissione ritiene che la nuova disposizione non debba trovare applicazione per i mandati (di assistenza e/o difesa) ricevuti prima dell’entrata in vigore della novella (27 gennaio 2006) e/o per le ipotesi di coesistenza nei medesimi uffici di professionisti indipendenti all’epoca dell’assunzione del mandato. Ciò per ovvie esigenze di certezza ed affidamento degli incarichi in corso e salve eventuali altre ragioni di conflitto concretamente sopravvenute. V. Il titolo utilizzabile dai praticanti avvocati è quello indicato dal nuovo testo dell’art.21 can.IV: “praticante avvocato” con eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio”. VI. Il domicilio professionale che il praticante è tenuto ad indicare è quello del proprio dominus o anche quello esclusivamente proprio per i praticanti abilitati. VII. La condivisione di locali dello studio con altri professionisti non avvocati deve ritenersi consentita alla condizione che siano autonomi ed indipendenti le stanze in cui vengono ricevuti i clienti ed i servizi di comunicazione (linee telefoniche, fax, indirizzi e-mail); è consigliabile che anche ingressi, archivi e sale di attesa restino separati; in ogni caso è necessario che siano evitate, anche nell’utilizzo dei mezzi informativi (carte da lettera, biglietti, brochures autorizzate, targhe, siti web) forme di commistione e/o riferimento che possano in qualche modo porre in discussione la piena autonomia ed indipendenza dell’attività professionale da interessi commerciali o comunque economici propri e/o di terzi. Con riferimento ai siti web, per esempio, l’art.17-bis prescrive espressamente il divieto di riferimenti commerciali e pubblicitari mediante indicazione diretta, banner o pop-up. – Sul punto 2) modifiche al Codice Deontologico Forense, approvate dal CNF con delibera del 26.1.2006, dopo breve discussione la Commissione decide di aggiornarsi sullo specifico tema alla prossima riunione che resta fissata per il 31.3.2006 ad ore 12 presso questi uffici. Il Coordinatore incarica ciascuno dei presenti di un primo esame e breve relazione, secondo il seguente programma: – artt. da 7 a 15: Avv. Michele Tommasi; – artt. da 16 a 18: Avv. Marisa Bonanno; – artt. da 20 a 22: Avv. Maurizio Tolentinati; – artt. da 23-24: Avv. Paolo Bogoni; – artt. da 28 a 40: Avv. Mauro Regis; – artt. da 43 a 48: Avv. Adriano Vianini; – artt. da 51 a 57: Presidente Avv. Aldo Bulgarelli. – Sul punto 3), parcellazione: dopo breve discussione sull’obbligo di specifica delle prestazioni al cliente, di cui al nuovo testo dell’art.43 can.I CDF, la Commissione decide di avviare uno o più seminari di formazione e studio sull’attività di parcellazione, in collaborazione con la Commiss. Parcelle. – Sul punto 4): Il Presidente ed i Commissari che fanno parte anche della Commissione Informatica riferiscono dei lavori di rifacimento del sito web dell’Ordine degli Avvocati. Nella versione beta del medesimo, ancora non pubblica, è già inserita una sezione dedicata alle pubblicazioni della Commissione Deontologia in cui il segretario inserirà il testo del CDF aggiornato, i verbali delle sedute ed altro materiale di studio. Tutti i componenti sono inviatati a collaborare con invio di articoli di dottrina e giurisprudenza. La Commissione delibera di riconvocarsi per il 31.3.2006, ad ore 12, in questa stessa sede. Esaurito l’ordine del giorno, e null’altro avendo a discutere, la seduta viene tolta alle ore 12.57.
Il Segretario Avv. MARIA S. BONANNO
Il Coordinatore
Avv. GIANNANTONIO DANIELI

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