Verbale riunione 21 dicembre 2007

20 Febbraio 2008 News

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona______COMMISSIONE DEONTOLOGIA________
Convocata dal Coordinatore, la Commissione si è riunita oggi 21 dicembre 2007 alle ore 12,00 presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Verona, Piazza dei Signori n. 13. Presenti: il Coordinatore Avv. Danieli, il Segretario Avv. Bonanno e gli Avvocati: Cristina Begal, Adriano Vianini. Assenti giustificati: gli Avvocati Aldo Bulgarelli, Mauro Regis, Luca Venturini, Paolo Bogoni, Michele Tommasi. Ordine del giorno: 1) richieste di parere degli iscritti;2) programmazione seminari di formazione 2008;3) varie ed eventuali.
Sul punto 1): La Commissione ha ricevuto incarico dal Consiglio di esaminare le seguenti richieste di parere:- prot. n.8135/07 – richiesta Avv. XXXX del 6.11.2007. Viene richiesta l’autorizzazione a stampare e diffondere l’allegata brochure del Gruppo di lavoro ******, già autorizzata con provv. del Consiglio n.1339/07 prot. del 14.2.2007, con le parziali modifiche successive, interessanti la presentazione personale dell’istante.Premesso che gli artt. 17 e 17-bis CDF non prevedono alcuna forma di parere preventivo sui mezzi informativi, la Commissione osserva:La qualifica di “Avvocato della famiglia e dei minori” in mancanza di specifico diploma di specializzazione conseguito presso istituto universitario, lascia intendere il possesso di una particolare specializzazione, non riconosciuta, in luogo dei settori di esercizio o delle materie di attività prevalenti, consentite a sensi dell’art.17-bis CDF fra le modalità informative facoltative. La Commissione suggerisce la diversa indicazione “Diritto della famiglia e dei minori”. Lo stesso valga per la presentazione dell’Avv. YYYYY, a meno che detta qualifica non faccia parte del citato diploma post-universitario di mediatore familiare.La qualifica di “Consulente legale consultoriale” appare generica e poco chiara per l’utente, oltre che presuntiva anch’essa di una particolare specializzazione o autorizzazione. Se ne suggerisce l’eliminazione.
– e-mail 7.12.2007 Avv. zzzzzzzzzz del foro di Torino. E’ chiesto parere dalla Collega, in procinto di trasferirisi presso il foro di Verona, in ordine alla liceità deontologica dello stabilimento dell’avvocato presso un immobile che avrebbe a condividere con altri professionisti (commercialisti) e con una società, conduttrice dell’immobile dove ha i propri uffici operativi, che ne concede (in subaffitto) alcuni locali a detti professionisti, con condivisione di alcuni servizi.La Commissione osserva che tanto l’associazione interdisciplinare quanto la condivisione dei locali di uno studio fra professionisti deve ritenersi consentita, anche alla luce del disposto dell’art.2 comma 1 lett.c) del DL 223/06 come conv. (cd. Decreto Bersani), “fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve restare esclusivo (…) e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la loro personale responsabilità.”. Con riferimento invece alla condivisione di locali fra professionista Avvocato e impresa, la Commissione ritiene necessaria l’osservanza di scrupolosa indipendenza dell’attività e tutela della riservatezza. La richiesta della Collega appare accoglibile a condizione che la sua allocazione nello studio risulti assolutamente autonoma non solo sotto il profilo strettamente logistico ma anche sotto quello dell’apparenza per il pubblico degli utenti, al fine di preservare, anche per quanto concerne l’immagine e non solo la sostanza, l’autonomia e la riservatezza del professionista forense in particolare dall’attività di impresa commerciale che possa svolgersi o avere sede nelle stesse unità immobiliari.Si suggerisce pertanto la separazione dei locali di attesa e ricevimento clienti, nonché degli strumenti di segreteria e di comunicazione.
– Sulle n.3 segnalazioni di siti web degli studi legali trasmesse al Consiglio (prot. n.7716/07, 7767/07 e 8254/07), stante l’odierna scarsa partecipazione alla riunione per l’incombere delle festività e la necessità di visionare preventivamente ed approfonditamente i siti segnalati prima di esprimere valutazioni, la Commissione delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta. Trattasi del resto di mera verifica che non comporta necessità di parere del Consiglio, salvo rilevate irregolarità. Il Segretario riferisce comunque di avere preventivamente verificato, per ciascuno dei siti in esame, la registrazione nominativa del dominio da parte del professionista o dell’associazione di riferimento, presso il servizio di consultazione dei pubblici registri tenuti dalla Registration Autority Italiana presso il CNR.Stante la nota “volatilità” delle pagine web (tale è una definizione della Cassazione del 2004), la Commissione suggerisce l’istituzione di un registro delle segnalazioni da affidare, ove il Consiglio lo ritenga, alla Commissione Deontologia e/o al Consigliere responsabile per l’informatica, con ulteriore mandato di verifica periodica della conformità dei siti al CDF.
Sul punto 2): stante l’odierna scarsa partecipazione alla riunione per l’incombere delle festività, la Commissione delibera di rinviare la programmazione dei seminari formativi, con le indicazioni ricevute dal Presidente, alla prossima seduta.Null’altro avendo a discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,10.
Il CoordinatoreAvv. GIANNANTONIO DANIELI
Il Segretario Avv. MARIA S. BONANNO

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