
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ___ COMMISSIONE DEONTOLOGIA _______
Convocata dal Coordinatore, la Commissione si è riunita oggi 21 luglio 2006 alle ore 12 presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Verona, Piazza dei Signori n. 13. Presenti: il Coordinatore Avv. Danieli, il Segretario Avv. Bonanno, e gli Avvocati Mauro Regis, Cristina Begal e Maurizio Tolentinati. Assenti giustificati: il Presidente Aldo Bulgarelli, gli Avvocati Luigi Pasetto, Emanuela Pasetto, Alessandro Rigoli, Luca Venturini, Paolo Bogoni, Franco Vinci e Michele Tommasi. Ordine del giorno: Esame e studio delle modifiche al Codice Deontologico Forense – Delib. CNF 26.1.2006. Relazione Avv. Regis sugli artt. da 28 a 40. Preliminarmente, la Commissione ritiene di porre nel giusto rilievo la gravità della situazione politica che l’Avvocatura italiana si trova ad affrontare in questi giorni. Con riferimento alla repentina entrata in vigore del DL n.223/2006 (cd. Decreto Bersani sulle liberalizzazioni) sono state abrogate alcune norme fondamentali, civilistiche e deontologiche, come la vincolatività dei minimi tariffari ed il divieto di patto di quota di lite, oltre una serie di nuove disposizioni fiscali e gravi tagli di spesa per l’amministrazione della giustizia. La protesta dell’Avvocatura, manifestata con la proclamazione da parte delle organizzazioni di categoria di dieci giorni di astensione dell’attività d’udienza, attuata in modo unitario in tutta Italia, non è stata condivisa dalla Magistratura del Foro Veronese, che ha ritenuto, con diverse ordinanze in corso di processi civili e penali, di entrare nel merito della valutazione di legittimità del proclamato sciopero, denegando in alcuni casi il rinvio d’udienza, con conseguente danno (per lo più potenziale ma in un grave caso anche effettivo) per il diritto di difesa della parte assistita. La Commissione, nel richiamarsi alla delibera straordinaria del Consiglio del 12 luglio 2006, esprime viva solidarietà e preoccupazione per i diritti di difesa e di astensione di tutti i colleghi Avvocati. Con riferimento al merito della protesta e quindi al contenuto del provvedimento legislativo 223/2006, che dovrebbe a breve essere convertito in legge con il voto di fiducia delle Camere, dopo approfondita discussione la Commissione rileva: a) l’improvvido ricorso da parte del Governo alla decretazione d’urgenza in materie sottratte al disposto costituzionale ed in mancanza delle necessarie consultazioni istituzionali; b) che le norme deontologiche e civilistiche oggetto di riforma sono state ingiustamente interpretate come corporative e sfavorevoli alla libera concorrenza, tutelando invece la qualità e l’indipendenza della prestazione legale in favore del consumatore, nonché le piccole strutture professionali rispetto ai grossi studi di stampo anglosassone, anche interdisciplinari (cfr. sul punto la risoluzione del parlamento Europeo e del Consiglio, del marzo corrente anno); c) che la malaugurata conversione in legge del decreto in oggetto, in disprezzo alle rivendicazioni e richieste di emendamenti del CNF e dell’OUA attualmente in corso, verrebbe a scardinare non solo le norme esplicitamente abrogate o riformate (vigente DM di approvazione delle Tariffe Forensi, art. 2233 cod. civ. terzo comma, artt. 17 18 19 e 45 CDF), ma molte altre disposizioni e principi, fra i quali i vari corollari dei doveri di fedeltà e indipendenza (artt. 7 10 43 e 44) nell’esercizio del mandato; d) che appare molto deludente ed inspiegabile, se non in chiave politica, la reazione della Magistratura locale alla protesta dell’Avvocatura, soprattutto laddove proprio l’indipendenza di quest’ultima ed il suo contributo operativo ed economico alle note disfunzioni della “macchina processuale” hanno permesso fino ad oggi al sistema di evitare il collasso che i nuovi tagli di spesa realizzeranno e contro i quali, a differenza che in passato, nessun magistrato ha elevato la propria voce; e) che, al di là delle astensioni proclamate, la partecipazione alle quali deve restare rimessa al singolo avvocato, negli stretti limiti oggettivi e con le comunicazioni dovute ex lege ed ai sensi dell’art.39 CDF, la gravità delle problematiche introdotte dalla riforma e le vere finalità di essa non risultano adeguatamente pubblicizzate e che occorre quindi un maggiore sforzo da parte delle organizzazioni di categoria e di ogni singolo avvocato ed organo nell’esplicitare al pubblico in modo semplice e chiaro le ragioni concrete secondo le quali il rispetto dei minimi tariffari (con tutti i parametri correttivi già contemplati dalle vigenti tariffe), il divieto di partecipazione diretta dell’avvocato al risultato economico della prestazione ed il controllo dell’informazione promozionale sono disposizioni volte in primis alla realizzazione della qualità e dignità della della prestazione professionale e quindi alla tutela del consumatore.
***
All’esito della relazione del Consigliere Regis, già trasmessa via e-mail, la Commissione rileva: 1) L’art.29 appare inutilmente dettagliato. Si propone di riassumere i concetti di esibizione di documenti, utilizzo ed uso di notizie in “utilizzo di informazioni”; sul can.I si approva la modifica: gli oggettivi errori o incapacità del collega non possono essere coperti, in conflitto con il preminente dovere di verità e fedeltà nell’informazione del cliente. Resta comunque rimessa alla correttezza professionale ed alle comuni regole di cortesia, la scelta di forma, misura e necessità nell’informazione resa al cliente sull’operato del collega. 2) La novella dell’art. 30 viene considerata uno scardinamento del rapporto fiduciario fra colleghi co-mandatari e/o domiciliatari, soprattutto laddove si rifletta che ai sensi della vigente legge professionale (art.11) il patrocinio, richiesto dal cliente o dal suo procuratore, resta obbligatorio con conseguente effetto dissuasivo opposto ingenerato dal venir meno della garanzia fiduciaria prima fornita dal collega in luogo del cliente. Si rileva che nella maggior parte dei casi l’obbligo di retribuzione permane comunque sotto il profilo civilistico (promessa del fatto del terzo). Anche sotto il profilo deontologico permane l’obbligo di previa informativa al collega incaricato delle possibili difficoltà di pagamento. La nuova disposizione appare poco chiara e priva di sanzionabilità. Sul più generale argomento dei rapporti fra dominus e corrispondente incaricato, si rilevano le seguenti brevi annotazioni: – nel caso di mandato con poteri disgiunti non è necessario ed è inesatto autenticare la firma del cliente, già autenticata dal dominus; – sempre nel caso di mandato con poteri disgiunti ed ancor di più nell’ipotesi di mera domiciliazione non è corretto controfirmare gli atti predisposti dal dominus (né tanto meno inserire le voci di diritti ed onorari corrispondenti), salvo concordata necessità (es.: atti in scadenza trasmessi allo studio del corrispondente via fax); – in separazioni e divorzi convertiti in consensuali, laddove l’intimato compaia senza ministero, si eviti di attestarne inutilmente l’identità personale, anche perché ciò verrebbe a precludere la successiva assunzione di altro incarico professionale (art.37 can.II); – nei giudizi per Cassazione, contrariamente all’opinione dominante, secondo cui l’autentica di firma nella procura speciale può essere resa solo dall’Avvocato abilitato avanti le giurisdizioni superiori, alcuna giurisprudenza propende per la tesi opposta, secondo cui l’abilitazione è richiesta solo per la firma degli atti e pertanto l’autentica può essere resa anche dal co-procuratore non abilitato; – sempre nei giudizi per Cassazione la controfirma degli atti o dell’autentica sana il vizio del difetto di abilitazione del co-procuratore non abilitato, al fine della validità ed ammissibilità dell’atto processuale. Resta dubbio se il co-procuratore non abilitato che sottoscriva gli atti da lui stesso effettivamente redatti (al fine di comprovarne la redazione per attribuzione delle corrispondenti competenze) commetta esercizio abusivo della professione. La Commissione reputa che difetterebbe l’elemento soggettivo dell’illecito nonché ogni evento dannoso, stante la compresenza di altro procuratore abilitato e che le competenze per la redazione degli atti spettino anche in difetto di abilitazione. 3) Sull’art.37: si rileva l’incomprensibilità dell’aggettivo “altro” in sostituzione di “proprio” alla fine del can.I; si ritiene che per i mandati assunti durante la formulazione previgente il rapporto debba continuare, salvo la ricorrenza di ipotesi particolari; si rinvia alla trattazione degli ulteriori ampliamenti contenuti nell’art. 53, prossimamente in esame. 4) Si approva la novella dell’art.40.
***
A questo punto, esaurita la relazione e le osservazioni della Commissione, da riformularsi unitariamente all’esito delle successive relazioni ed incontri di studio, la Commissione delibera di riconvocarsi dopo le ferie estive, per il 22.9.2006, ad ore 12, in questa stessa sede per la relazione successiva dell’Avv. Vianini: artt. 43-48, previa verifica della disponibilità del relatore e salvo impedimenti di più commissari, da comunicarsi tempestivamente al segretario. Null’altro avendo a discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,00.
Il Coordinatore
Avv. GIANNANTONIO DANIELI
Il Segretario Avv. MARIA S. BONANNO