
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ___ COMMISSIONE DEONTOLOGIA _______
La Commissione nominata dal Consiglio e composta dai Signori Avv. Sergio Mancini (**) Avv. Dario Donella Avv. Luigi Righetti (**) Avv. Luigi Pasetto (**) Avv. Laura Pernigo (*) Avv. Paolo Maruzzo Avv. Lamberto Lambertini Avv. Adriano Vianini (*) Avv. Donatella Gobbi (*) Avv. Emanuela Pasetto (*) Avv. Amedeo Bufi Avv. Mauro Regis (**) Avv. Maurizio Tolentinati (*) Avv. Alessandro Rigoli (*) Avv. Paolo Bogoni (*) Avv. Luca Venturini (*) Avv. Franco Vinci (*) Avv. Alessandro Chiamenti (*) Avv. Federico Peres (*) Avv. Maria S. Bonanno (*) Avv. Paolo Pezzo Avv. Barbara Bissoli Avv. Michele Tommasi (*) Dott. Gianandrea Bottaro (*) Dott. Sara Capucci (*) Dott. Sara Uboldi (*) Avv. Giannantonio Danieli, Coordinatore (*) [ (*): presente; (**): assente giustificato ] su convocazione del Consigliere Coordinatore, comunicata al Presidente dell’Ordine Avv. Aldo Bulgarelli (**), si è riunita oggi 25 marzo 2004 alle ore 11,30 presso la sede del Consiglio in Verona, Piazza dei Signori, 13 col seguente O.D.G.: 1. insediamento della Commissione; 2. art. 22, II C.D.F.: portata della norma in rapporto all’art, 14 lett. f) L.P.; 3. risposte a richieste di pareri degli Iscritti; 4. varie ed eventuali. Il Coordinatore apre la seduta ringraziando i presenti per aver accettato la loro designazione da parte del Consiglio, del quale porta il saluto che unisce al proprio personale. Dichiara, quindi, insediata la Commissione. Pone quindi in evidenza l’importanza della Commissione e della sua attività, consultiva ed ausiliare rispetto a quella istituzionale del Consiglio, in materia di Deontologia; in un momento nel quale varie condizioni storico – politiche ed economiche sembrano far “glissare” le professioni libere, e con queste quella Forense, verso forme incontrollate di eccessiva contiguità con le modalità, e le libertà, operative dell’impresa. Si tratta, quindi, da un lato di arginare tali tendenze, mantenendo fedeltà ai principi della Deontologia che costituiscono il distillato del secolare agire etico dell’Avvocatura, dall’altro di maturare ed elaborare applicazioni dei principi della Deontologia Forense sempre adeguata alle realtà che gli Avvocati incarnano col loro diversificato essere ed operare, varie in sè e, sempre nei loro vari aspetti, mutevoli. Il Consiglio quindi chiederà alla Commissione dei pareri su casi specifici, che verranno comunque proposti e discussi in via del tutto anonima, o su tematiche generali. Inoltre, i singoli Commissari potranno raccogliere quesiti loro proposti da Colleghi, che inoltreranno al Coordinatore perché li inserisca all’ODG. Raccomanda la massima riservatezza esterna su quanto sarà oggetto d’esame e di discussione, in particolar modo quando si tratti di richieste di parere su questioni disciplinari pendenti, anche se, ribadisce, le relative tematiche verranno comunque trattate in via generale ed anonima. A questo punto illustra le norme regolamentari poste dal Consiglio, con delibera 16.2.04, al fine di garantire la piena funzionalità delle Commissioni: sedute da tenersi almeno una volta ogni due mesi; previsione che, in caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive, il Commissario in questione debba ritenersi disinteressato e quindi non venga più convocato; onere, per il Coordinatore, di relazionare il Consiglio sulle attività almeno ogni quattro mesi; a ciò si assolverà inviando tutti i verbali delle sedute. La Commissione prende atto di tutto quanto sopra. Su proposta del Coordinatore viene nominato segretario l’Avv. Maria S. Bonanno. I componenti dichiarano la disponibilità ad essere convocati per e-mail, preferibilmente il venerdì nella tarda mattinata, ed a ricevere con lo stesso mezzo i verbali delle sedute prima che gli stessi vengano trasmessi al Consiglio. Si passa all’esame dell’ODG: Premesso in via generale che non è consentito né alla Commissione né al Consiglio di dare pareri in materia disciplinare su casi specifici e tantomeno in via preventiva, si procede all’esame dei singoli temi: – Sull’interpretazione dell’art.22 can.II CDF: dopo breve relazione del Consigliere Coordinatore, intervengono gli Avv.ti Luca Venturini, Laura Pernigo, Federico Peres, Emanuela Pasetto, Donatella Gobbi, Alessandro Chiamenti. Si discute della portata della norma ed in particolare sull’efficacia della stessa per tutte le azioni correnti fra avvocati o limitatamente a quelle esclusivamente di natura professionale. L’Avv. Tolentinati legge la relazione da Lui predisposta su incarico della Commissione in occasione della precedente riunione del 19.9.2003. Il Consigliere Coordinatore invita i singoli a fare pervenire agli altri Commissari via e-mail le proprie personali vedute, preavvisando che unitamente al verbale di questa seduta sarà trasmessa anche la relazione dell’Avv. Tolentinati ed altre eventuali. Le conclusioni si potranno quindi prendere nella prossima seduta. – Sulle richieste di parere: 1) richiesta 4.3.2004 prot. n.1002: La Commissione ritiene: “Sotto il profilo civilistico, la materia è regolata dall’art.2961 c.c. al quale, ovviamente, l’Avvocato si deve attenere. L’aspetto deontologico è regolato dall’art.42 CDF, per il quale è obbligo dell’Avvocato restituire alla parte (anche se già) assistita che ne faccia richiesta la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato, senza ritardo; deroga all’obbligo di tempestività della restituzione può essere costituita solo dalla necessità di chiedere la liquidazione del compenso. La norma deontologica non estende l’obbligo alla consegna degli atti di causa; salvo che al cliente non necessitino per ulteriori difese (nel qual caso, l’art.33, I, impone la tempestiva trasmissione degli atti al difensore che è subentrato). Ritiene, comunque, la Commissione che lo spirito collaborativo con le esigenze, anche se non strettamente tutelate, del Cliente, e la conservazione di buoni rapporti con lo stesso, vadano curati per quanto possibile anche dopo la cessazione del mandato e, pertanto, che sia raccomandabile all’Avvocato di fornire pertinenti risposte a ragionevoli richieste che gli vengano avanzate. Un comportamento conforme a tale canone risulta, infatti, costituire elemento rafforzativo dell’osservanza dei generali principi di probità, dignità e decoro ed ulteriore, ed ampliata, esplicazione del principio di fedeltà la cui valenza si proietta oltre l’esaurimento dell’incarico; come tale costituisce un motivo, e salda garanzia, di fiducia verso tutta la Categoria Forense da parte della collettività. Si dà atto che parere analogo già è stato espresso dal Consiglio su consimile ipotesi” . 2) richiesta 12.3.2004 prot. n.1287: La Commissione ritiene: “Le attività descritte dai richiedenti siano ammissibili con i seguenti limiti generali: a) che venga preservata l’indipendenza dell’attività professionale dall’associazione (art.10 CDF); b) che l’attività in questione non possa in alcun modo integrare accaparra-mento di clientela, né concretare in alcun modo offerta di servizi professionali per il tramite dell’associazione (art.19 CDF); c) che le prestazioni professionali non costituiscano violazione dell’art.43 can.IV CDF, dovendosi la gratuità ritenere giustificata solo in particolari casi di familiarità o convivenza abituale e/o di motivi filantropici o umanitari;” 3) richiesta 20.3.2004 prot. n.1488: “ribadito e premesso che non è consentito né alla Commissione né al Consiglio di dare pareri in materia disciplinare su casi specifici, tantomeno in via preventiva, e men che meno di consigliare strategie difensive, si rileva che è facoltà del Consiglio di convocare i Colleghi che si vengano a trovare in situazioni di conflitto personale nell’esercizio di contrapposti mandati, per tentare chiarimenti e conciliazioni. Qualora il Consiglio lo ritenga, potrà invitare l’esponente a segnalare il nome del proprio contraddittore e, successivamente, convocare entrambi a chiarimenti sui comportamenti segnalati. Si rileva che la falsa testimonianza è reato procedibile d’ufficio. L’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e di difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art.10 CDF) anche ed ancor più nell’esercizio del dovere di fedeltà e difesa (art.7 CDF). 4) note 2.2.2004 e 10.2.2004: viene data lettura di altre due richieste di parere, cui il Consiglio ha dovuto rispondere prima della Convocazione della Commissione per motivi di urgenza: a) “Il Consiglio esprime parere di grave incongruità dell’ipotesi formulata rispetto alle norme di legge che regolano la professione, ed alla deontologia forense. Considera invero che: ° non risulta tutelata l’autonomia delle decisioni professionali dell’Avvocato; ° è previsto un patto di quota di lite; ° il pagamento del corrispettivo viene, comunque, condizionato al risultato ottenuto; ° non è garantita la congruità del corrispettivo stesso, quantomeno ai minimi di tariffa. Ritiene che ciascuno degli esposti rilievi assume autonoma efficacia ostativa ad un giudizio di legittimità della fattispecie. Parere analogo già è stato espresso in altro consimile caso.” b) “ Il Consiglio esprime parere di incongruità dell’ipotesi formulata rispetto a alla deontologia forense. Considera, invero, che: ° l’utilizzo dei siti web e delle reti telematiche è consentito all’Avvocato al fine di dar informazioni sull’esercizio professionale, purchè gli stessi siano suoi propri – o di studi legali associati, o di società di avvocati – (art.17, I, A, 5^ ipotesi, CDF); ° l’offerta di consulenza per Internet (esclusivamente attraverso il sito come sopra individuato) deve avvenire nel preciso rispetto degli obblighi stabiliti dall’art.17, II, B, CDF; ° per quanto concerne le modalità d’approccio alla potenziale clientela, l’Avvocato deve, comunque, evitare che l’eventuale intervento di terzi possa configurare l’accaparramento di clientela, vietato dall’art.19 CDF; ° infine: ipotizzando il quesito un possibile continuativo rapporto non professionale, tra l’avvocato ed un assistito, particolare attenzione dovrà porre la Collega richiedente a quanto dispone l’art.35, II, CDF” La Commissione approva e conferma. Il Coordinatore illustra inoltre una raccomandazione che andrà a proporre all’attenzione del Consiglio nella prossima seduta, relativa a proposte di collaborazione che gli iscritti ricevono da istituti di credito: “Il Consiglio, preso atto che sempre più frequentemente pervengono, da parte degli iscritti, richieste di pareri circa la liceità di rapporti professionali con Istituti di Credito, connotati da subordinazione – o, quantomeno, da parasubordinazione – che evidenziano gravi incongruità rispetto alle norme di legge che regolano la Professione, ed alla Deontologia Forense, r a c c o m a n d a ai Colleghi Iscritti di prestare particolare attenzione al fine che, nei rapporti con i clienti, ° sia preservata l’autonomia delle loro decisioni professionali; ° non sia ravvisabile, sotto nessuna forma, il patto di quota di lite; ° il pagamento del corrispettivo per diritti ed onorari non venga, in alcun modo, condizionato al risultato ottenuto; ° venga garantita la congruità del corrispettivo stesso, quantomeno ai minimi di tariffa; facendosi premura di segnalare che ciascuna delle condizioni sopra enunciate costituisce requisito essenziale per una valutazione di legittimità del comportamento dell’Avvocato.” Il Coordinatore illustra altra raccomandazione, già adottata dal Consiglio, da inserire nella prossima comunicazione agli iscritti: trattasi di questioni inerenti il comportamento degli Avvocati nei confronti dei Colleghi avversari nell’esercizio dell’attività giudiziale e dei rapporti degli avvocati con i magistrati: “il Consiglio, preso atto che non infrequentemente pervengono segnalazioni di iscritti, e non, che lamentano disinvolti comportamenti con i quali gli avvocati delle controparti: ° ricorrerebbero, negli scritti difensivi e nell’eloquio a margine d’udienza, ad eccessiva libertà di fraseggio e d’espressione, nel riferirsi a parti e difensori avversi; ° si intratterrebbero in contatti informali, in assenza dell’avversario, con i Giudici per trattare cause pendenti; ° assumerebbero, pur in circostanze o, comunque, in luoghi attinenti l’esercizio professionale, comportamenti di eccessiva familiarità e confidenza verso i Giudici; – ritenendo che fatti e comportamenti rientranti nelle ipotesi enunciate, anche qualora non giungono ad integrare le ipotesi d’illiceità deontologica specificamente enunciate dagli artt. 20 e 53, I e III, CDF, si connotino di evidente sconvenienza e possano, comunque, tornar lesivi dei principi di probità,dignità e decoro (art.5), di lealtà e correttezza nel rapporto di colleganza (art.22) e di dignità nei rapporti con i Magistrati (art.53 principio); r a c c o m a n d a ai Colleghi iscritti di prestare la massima attenzione all’ottemperanza delle norme deontologiche sopra enunciate”. La Commissione prende atto. Esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 13,15.
Il Segretario Avv. MARIA S. BONANNO
Il ConsigliereCoordinatore
Avv. GIANNANTONIO DANIELI