Verbale riunione del 15 ottobre 2010

12 Novembre 2010 News

Ordine degli Avvocati di Verona
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COMMISSIONE
DEONTOLOGIA
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Convocata
a mezzo e-mail, la Commissione si è riunita oggi 15 ottobre 2010
alle ore 11,00 presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Verona,
Piazza dei Signori. Presenti: il Coordinatore Avv. Giannantonio
Danieli, il Segretario Avv. Marisa Bonanno, i Consiglieri Avv.ti
Giuliano Dalfini e Mauro Regis, i Commissari Avv.ti: Fabio Luciani,
Ilaria Castellani, Sabrina De Santi, Fabio Callegati, Silvia Muraro,
Maurizio Tolentinati, Mirco Ghirlanda. Assenti giustificati gli Avv.
Bulgarelli, Pasetto, Pezzo, Fornaciari, Tommasi, Vinci, Pisa,
Nicosia.
Preliminarmente,
la Commissione chiede al Consiglio indicazioni, in via generale e
astratta, sulle conseguenze della mancata partecipazione, sistematica
e non giustificata, alle riunioni.
Si
procede all’esame dei punti all’Ordine del giorno:
– linee guida per la realizzazione dei siti
informativi professionali;
– questione compatibilità avvocato / agente
di calciatori;
– invii informativi seriali e partecipazione
a social network e community on-line: richiesta di parere alla
commissione consultiva CNF;
– esame siti web;
– richieste di parere degli iscritti
(compatibilità avvocato / giornalista pubblicista).
Si procede all’esame dei punti all’ODG,
in ordine di priorità:
Sul punto SEMINARI FORMATIVI E LINEE
GIUDA PER I SITI:
Il segretario sintetizza il contenuto della
I bozza delle linee guida da lei redatte sulla base dei verbali delle
riunioni. La Commissione approva, disponendo che vengano trasmesse a
mezzo e-mail anche agli assenti, per raccogliere eventuali
integrazioni e/o correzioni. I principi più pacifici ed elementari
verranno esposti in occasione del seminario formativo del 29.10.
p.v.. La Commissione richiede che si espongano anche suggerimenti
pratici per la registrazione dei domini e la manutenzione dei siti
web, con eventuali indicazioni sui costi.
Si rinvia alla prossima seduta
l’approvazione definitiva di un testo da trasmettere al Consiglio.
Con riferimento all’ultimo dei seminari
formativi annuali (etica professionale e psicologia forense) il
segretario riferisce di avere ottenuto la disponibilità
dell’auditorium BPV, del Presidente del COA e del Presidente del
Tribunale per il 19.11.2010. L’esperta psicologa Prof. Avv.
Luisella de Cataldo, contattata l’estate scorsa, non ha però
riscontrato i diversi solleciti e non è raggiungibile
telefonicamente. Si invitano tutti i Commissari a collaborare per
trovare altro esperto disponibile, altrimenti occorrerà avvisare
tempestivamente gli altri relatori del rinvio.
Sul punto QUESTIONE DI
COMPATIBILITA’ AVVOCATO / AGENTE DI CALCIATORI:
La questione è nata dal riesame del
network: www.bastianellozambelli.it , in occasione dell’ultima
seduta.
Il Commissario incaricato Avv. Fabio Luciani
espone i contenuti della propria relazione, che conclude per
l’incompatibilità. La Commissione approva e dispone che il
segretario provveda a trasmettere il parere a mezzo e-mail per
eventuali osservazioni ed integrazioni anche degli assenti. Verrà
trasmesso al Consiglio successivamente all’approvazione definitiva,
che avverrà nella prossima riunione.
Sul punto INVII INFORMATIVI SERIALI E
PARTECIPAZIONE A SOCIAL NETWORK E COMMUNITY ON-LINE.
Dopo breve discussione la Commissione
delibera di trasmettere al Consiglio, per mezzo del presente verbale,
la seguente proposta di quesito da sottoporre alla Commissione
Consultiva presso il CNF sul secondo aspetto: “anche al fine di
assumere un contegno uniforme rispetto alla prassi di altri Consigli,
il COA di Verona chiede se se sia consentito, ed in quale misura,
all’avvocato che frequenti un social network (FACEBOOK o TWITTER o
community di video on-line come YOO-TUBE), di dare informazioni sulla
propria attività professionale”.
Sul primo aspetto, relativo agli invii
informativi seriali a mezzo posta cartacea o elettronica, la
Commissione prende atto che con il parere della Commissione
Consultiva CNF che si riporta, la medesima ha già preso chiara
posizione:
“Parere
29 gennaio 2009, n. 3 Quesito del COA di Bergamo, rel. cons. Florio.L’Ordine chiede, anche al fine di assumere un contegno uniforme
rispetto alla prassi di altri Consigli, se sia da considerarsi lecito
il comportamento di un iscritto che invii una lettera, di contenuto
informativo rispetto alla propria attività professionale, ad una
serie di imprese potenziali clienti.
La
Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere: “La
questione, tra le più delicate che si pongono allo stato
dell’attuale quadro normativo, non può risolversi solo attraverso
una valutazione del mezzo che l’avvocato utilizza per dare notizie
circa la propria attività.
Anche la
differenza tra lettere concepite per destinatarî specifici e
comunicazioni uniformi inviate a più soggetti indistintamente non è,
in sé e per sé, dirimente.
La
questione è stata ampiamente disaminata nella recente sentenza di
Questo Consiglio n. 268/2007, alle cui argomentazioni deve farsi
senz’altro rinvio, proprio avendo riguardo al più ampio contesto
nel quale il messaggio è collocato e, soprattutto, all’intento
espresso con il messaggio informativo.
Per
giudicare della coerenza di una comunicazione con il codice
deontologico sarà, pertanto necessaria una sua puntuale valutazione
alla stregua degli artt. 17 e 17-bis dello stesso, norme oggetto di
innovazione rispetto al passato ad opera delle delibere C.N.F. 27
gennaio 2006, 14 dicembre 2006 e 27 giugno 2008.
Pertanto
bisognerà verificare che la comunicazione del professionista sia
conforme, nei modi e nei contenuti, ai principî di verità e
correttezza, che non sia ingannevole, elogiativa o comparativa e che
non contenga nominativi di clienti. Inoltre sarà oggetto di verifica
la circostanza che l’informazione, nella forma e nelle modalità,
rispetti la dignità ed il decoro della professione.
Pertanto,
in sintesi, il Consiglio dell’ordine circondariale dovrà prendere
in esame i casi di messaggî informativi al pubblico non censurandoli
per il solo fatto di essere rivolti ad una pluralità di destinatarî
sulla base di lettere impersonali o standard, bensì valutando che
tali comunicazioni rispondano ad un intento autenticamente
informativo e non captatorio e che modalità e contenuti siano
conformi ai superiori interessi alla dignità della professione e
all’affidamento del pubblico.”
Sul punto, si torna ad esaminare la
questione sottoposta dal Consiglio (XXXXX). Dopo
approfondita discussione e non essendosi raggiunta l’unanimità
necessaria, per tradizione, alla deliberazione, la Commissione decide
di riportare al Consiglio che: premesso e dato per pacifico che la
brochure in discorso sia da ritenersi di per sé conforme al disposto
codicistico (riunione Commissione del 25.6. u.s.), sulla questione
dell’invio postale a destinatari indeterminati, alcuni Commissari
ritengono di doversi conformare all’interpretazione sopra
riportata, in quanto corrispondente allo stato della normativa
europeistica sulle comunicazioni; rilevano in proposito che l’inciso
“a soggetti indeterminati” presente alla lett.B) art.17 CDF ante
2006 è stato appositamente stralciato dalle riforme successive;
altri Commissari invece dubitano che l’invio al pubblico, se pur in
corrispondenza chiusa ed indirizzata, possa ritenersi corretto e
conforme al divieto di accaparramento di clientela, anche e
soprattutto sotto il profilo del dovuto riguardo nei confronti del
Collega che possa già essere legale di fiducia del destinatario.
Rilevano inoltre che l’invio a domicilio è cosa diversa e più
“invasiva” della pubblicazione on-line, consultabile solo su
accesso dell’interessato e senza alcuna mancanza nei confronti dei
colleghi.
Nel caso di specie il Consiglio xxxxxx
non risulta avere risposto al quesito del nostro Consiglio in merito
alla determinatezza o meno dei destinatari.
Sul punto PARERI :
I. Richiesta Avv. xxxxx prot.
n.6496/10 del 28.07.2010 trasmessa dal Consiglio il 10.08.2010.
La Collega trasmette al Consiglio copia
della propria pagina personale aperta su “Albonazionaleavvocati”.
La Commissione rileva l’uso improprio
della dizione “con specializzazione”, non essendo attualmente
prevista dalla legge professionale. Occorrerà rifarsi al disposto
dell’art.17-bis CDF (settori di esercizio e materie di attività
prevalente). In ogni caso, a parere della Commissione, i “settori
prevalenti di attività” indicati appaiono sovrabbondanti per un
solo avvocato. Non costituiscono poi “materie” le funzioni di
curatela fallimentare, arbitrale e il rito non contenzioso
(giurisdizione volontaria). La “disponibilità ad operare in tutta
Italia” assume carattere vagamente captatorio.
II. Richiesta Avv. xxxxxxxx a
mezzo e-mail del 27.9.10, trasmessa dal Consiglio il 5.10.10.
Il Collega segnala di essere stato
contattato dal servizio 89.24.24 (Pronto – Pagine Gialle) per
l’inserimento, a pagamento, nell’elenco dei professionisti che
verranno segnalati, su base geografica, agli utenti.
Dato per pacifico che l’Ordine
territoriale non ha alcun potere di controllo o vigilanza sulle
offerte commerciali di non iscritti, la Commissione ritiene che
l’Avvocato che aderisca a tale tipo di servizio promozionale
commetta una violazione del divieto di accaparramento di clientela.
Non si tratta infatti dell’inserimento in un comune elenco o
annuario professionale, ma in un sistema di redirezione della
clientela che arieggia sicuramente il “procacciamento”, vietato
dall’art.19 CDF.
III. Richiesta Dott. xxxxxxxx
prot. n.6226/10 del 20.07.10, trasmessa dal Consiglio il 24.7.10.
Il Collega chiede se sia compatibile con
l’abilitazione al patrocinio l’attività di giornalista
pubblicista, con contratto a prestazione occasionale.
La Commissione si esprime favorevolmente, in
quanto l’art.3 LP prevede espressamente l’incompatibilità con la
professione di “giornalista professionista” ed essendo ben
distinti nella legge professionale giornalisti (n.69/1963) i due
albi, l’esclusione normativa è certo precisamente riferita ai soli
professionisti. D’altra parte, anche la giurisprudenza distingue le
due attività, precisando che quella del “professionista” è da
svolgersi in esclusiva, mentre il “pubblicista”, pur svolgendo
talvolta attività non occasionale e retribuita, potrebbe svolgerne
anche altre e diverse, in quanto “operatore a tempo parziale”
(Cass. n.256/1971).
IV. Richiesta Avv. xxxxxxx prot.
n.8020/10 del 5.10.10, trasmessa dal Consiglio il 13.10.10.
Il Collega chiede se possa ritenersi
corretta una e-mail indirizzata a un certo numero di Colleghi con
richiesta di informazioni, per conto di un cliente, in merito alla
titolarità di rapporti di credito nei confronti del medesimo
debitore comune, al fine della promozione di azioni esecutive o
fallimentari congiunte o simultanee. Propone la formula: “cerco
creditori per procedere con proposizione….”.
Dopo breve discussione la Commissione
ritiene che l’iniziativa possa ritenersi lecita ove, effettuato il
dovuto bilanciamento di interessi fra diritto di difesa del proprio
assistito ed esigenze di riservatezza (si ricorda peraltro che il
dovere di riservatezza e segreto involge tutti i dati appresi
nell’esecuzione del mandato, compresi quelli della controparte e di
terzi), debba ritenersi preminente la prima e salvaguardate al meglio
le seconde.
Suggerisce pertanto la Commissione che detta
comunicazione sia rivolta ai colleghi in via personale e quindi non a
mezzo di e-mail circolare ma in busta chiusa (o posta elettronica
certificata) con destinatari singoli e sia circostanziata, nel
contenuto, dalle specifiche ragioni della richiesta, in modo da dare
l’opportunità anche al Collega ricevente di effettuare con
cognizione di causa la sopraccitata valutazione di proporzionalità e
“non eccedenza” (cfr. art.11 lett.d) TU 196/2003).
Sul punto ESAME SITI WEB:
Si procede sulla base delle relazioni orali
di alcuni Commissari, che porgeranno al segretario i propri appunti
da integrare, a verbale, con le risultanze dell’esame collettivo
che segue.
Con riferimento a siti segnalati in
passato ma non visibili on-line in occasione delle riunioni
passate, il segretario premette che i due siti che seguono erano
stati presentati dall’iscritto con LTD .IT, mentre risultano
pubblicati con LTD .COM. Per questo motivo la Commissione non aveva
potuto esaminarli nelle precedenti riunioni.
– www.xxxxxxxxxxxxxx.com
(segnalazione del 9.10.2008 – trattato e rinviato nelle sedute del
19.12.2008, 27.3.2009, 30.10.2009).
Il sito non risulta regolare sotto i
seguenti aspetti:
– le materie di attività prevalente svolte
appaiono sovrabbondanti per un solo professionista. La Commissione
precisa che deve trattarsi delle materie svolte “prevalentemente”,
cioè di quelle in cui l’Avvocato si ritiene più aggiornato ed
esperto, non di tutte o di gran parte delle attività praticate.
– il sito contiene in homepage due vistosi
banner pubblicitari che rinviano a mezzo collegamento ipertestuale a
siti commerciali di terzi, in violazione dell’art. 17-bis CDF,
ultimo comma.
– il sito contiene, in calce alla homepage,
un collegamento ipertestuale ad una pagina di informazione politica
francese, dedicata all’economista xxxxxx. Tale promozione
di soggetti terzi è, ovviamente, vietata sia in ossequio al disposto
dell’art.17-bis CDF, ultimo inciso, che con specifico riferimento
al dovere di indipendenza (art.10 CDF).
Da visura effettuata dal segretario pressowww.internic.net il dominio risulta registrato da una società
commerciale americana e non si è riusciti risalire al titolare. In
genere, comunque, la Commissione suggerisce che la registrazione sia
effettuata a nome del professionista.
– www.xxxxxxxxxxx.com
(segnalazione del 20.10.2009 – trattato e rinviato nelle sedute del
30.10.2009, 26.5.2010).
La Commissione rileva che il sito non
contiene le indicazioni che l’art.17-bis cod. deont. prevede come
dovute. Tra di esse in particolare non sono indicate tutte le sedi
ove opera il professionista, il titolo   che consente
all’avvocato l’esercizio in Italia.
Il dominio prescelto può trarre in inganno
o in errore ilvisitatore,  non essendo possibile con una
certa immediatezza individuare ocomprendere che si tratti di uno
studio legale. Detto dominio, peraltro, consente una più proficua
indicizzazione sui motori di ricerca, con conseguenti effetti
“accaparratorii”.
Manca totalmente una qualsivoglia
presentazione del professionista, comparendo unicamente in prima
pagina uno stralcio diarticolo (che prosegue su rivista romena
tramite hiperlink)  da cui non è possibile estrapolare alcuna
utile informazione peril visitatore. Vi si rinviene però
l’inammissibile menzione di “specializzato” in diritto
commerciale e investimenti stranieri. Il sito è visionabile in
lingua romena e solo traducibile in Italiano. Il Consiglio
verificherà di aver effettivamente concesso “un premio per il
lavori presentati in favore del bar”, nonché l’opportunità di
tale menzione.
Il sito risulta registrato con TUCOWSDOMAINS
a nome di xxxxxxxx, con la sede dello studio. In genere, la
Commissione suggerisce che la registrazione sia effettuata o
integrata con tutti i dati dello studio.
– www.xxxxxxxxx.net Questo sito non è
stato segnalato, per quanto a conoscenza della Commissione, come
previsto dall’art.17-bis CDF. La Commissione se ne è incaricata
dopo aver esaminato la brochure cartacea sulla quale veniva indicato
detto sito, in occasione della riunione dello scorso 7.5.2010.
Con riferimento alle singole pagine, la
Commissione osserva:
– STORIA: si afferma che lo studio è stato
fondato dall’Avv. xxxxxxx ed opera dal xxxx. La denominazione
di Studio Legale può essere adottata solamente dall’Avvocato, non
dal Praticante, pur se abilitato. L’avv. xxxxxxx è iscritto
all’Albo degli Avvocati dal xxxxx (16.12);
– PROFESSIONISTI: “… mettono in luce
competenze e preparazione …”: dizione apodittica, generica, non
retta da concrete motivazioni ed autoreferenziale;
L’Avv. xxxxxxx: esercita “la
professione di avvocato dal 19xx”: per quanto sopra evidenziato, la
esercita, invece, dal 16.12.19xx;
illustra “impegni sociali” del tutto
incongrui in un contesto informativo sull’attività professionale:
l’organizzazione della maratona di Verona, la fondazione e la
presidenza di un xxxxx, la partecipazione a “numerose
associazioni” quali la xxxxxxxxxx, xxxxxx di cui afferma essere “responsabile fairplay”;
– nell’elenco iniziale: (non nel profilo
personale), xxxxxxi è indicata come Avv., mentre, vedi profilo
personale, è Dott.;
– i profili degli Avv.ti xx xx xx xx xx , non
si aprono e, pertanto, non si può darne valutazione;
– BROCHURE on-line:
lo Studio fa parte di xxxx, Associazione “fra
i 60 migliori studi italiani”: l’ affermazione relativa alla
qualità è apodittica, generica, non retta da concrete motivazioni
ed autoreferenziale;
“approccio specialistico”: presuppone la
previsione normativa della specializzazione, nel caso inesistente.
– OBIETTIVI : enumerate 17 c.d.
“specializzazioni”: del tutto eccessivo.
– QUALITA’: del tutto omessi i dati posti
come necessari dall’Art. 17 CDF.
Da visura effettuata dal segretario pressowww.internic.net e www.melbourneit.com il dominio risulta registrato
e amministrato dalla società commerciale Kodo Holdings Ltdc con sede
in Via Albere, 21/c (Centro Palladio). In genere, la Commissione
suggerisce che la registrazione sia effettuata a nome del
professionista (o associazione / società) .
Con riferimento a siti da revisionare, si
rinvia per indisponibilità dei relatori incaricati.
Con riferimento a nuovi siti:
– www.xxxxxxxxxx.eu (rinviato due
volte anche perché in precedenza la Collega aveva trasmesso delle
stampe, non esaminabili).
La Commissione osserva: Le materie indicate
per entrambi i professionisti appaiono sovrabbondanti. La Commissione
precisa che deve trattarsi delle materie svolte “prevalentemente”,
cioè quelle in cui l’Avvocato si ritiene più aggiornato ed
esperto, non tutte o gran parte delle attività praticate.
Gli elenchi delle materie trattate dai due
Avvocati non esauriscono tutte  le aree indicate come
materie trattate dallo studio.
Non costituisce settore di esercizio o
materia di attività prevalente l’“attività creditizia,
investimento e risparmio”. L’introduzione appare vagamente
autocelebrativa (“si occupa con competenza e professionalità”).
Nel quadro “organizzazione interna” appare poco verosimile e non
opportuno per le aspettative del cliente l’inserimento: “Per le
comunicazioni urgenti è possibile lasciare un messaggio vocale nella
segreteria telefonica personale del singolo professionista anche
durante le ore di chiusura dello studio. Il professionista che si
voleva contattare verrà in questo modo raggiunto da una notifica in
tempo reale che gli permetterà di conoscere il contenuto del
messaggio.”
Non appare trasparente, sempre ai fini
dell’affidamento della clientela, l’affermazione “Il cliente
dello studio viene sempre posto nella condizione di valutare
preventivamente i costi e i tempi della giustizia in relazione al suo
caso particolare” in quanto, purtroppo, è obiettivamente difficile
preventivare, in genere, la durata e le conseguenti variazioni di
costi, di un processo.
Da visura effettuata dal segretario pressowww.eurid.eu il sito risulta registrato da xxxxxx, via xxxx, senza altre indicazioni. In genere, la Commissione suggerisce che
la registrazione sia effettuata o integrata con tutti i dati dello
studio.
– www.xxxxxxx.it (segnalazione
inoltrata a mezzo e-mail dal Consiglio in data 31.5.2010).
La Commissione rileva solamente che troppa
rilevanza assume, nella presentazione, la sede logistica dello
studio. Ciò non dal punto di vista pratico (parcheggi, modalità di
accesso) bensì della sua storia e pregressa appartenenza, che nulla
importa al fine dell’informativa all’utente: “La sede si
colloca in uno stabile di archeologia industriale dei primi del ‘900
di circa 750 mq, posto su tre livelli, che costituì la primigenia
sede della società nota oggi come xxxxxxxxxxxxxxxxxx. L’attuale sede di xxxx fu
inaugurata nel 1947 dal Premio Nobel xxxxxx, presente
a Verona per un convegno medico (1). L’opera di ristrutturazione
architettonica ha cercato di mantenere l’impronta industriale
dell’immobile.”
Da visura presso il NIC, il sito risulta
regolarmente registrato a nome dell’associazione professionale.
-http://xxxxxxxxxx.jimdo.com (segnalazione
inoltrata a mezzo e-mail dal Consiglio in data 9.6.2010).
La Commissione osserva che questo sito non
appare regolare e dovrebbe essere rimosso. Non si tratta infatti,
come si vede dal dominio stesso, di un sito “proprio” dello
studio legale (art.17-bis CDF) bensì di una pagina web messa a
disposizione gratuitamente dal portale di promozione pubblicitaria
JIMDO (http://it.jimdo.com/). Ciò comporta, da una parte, che il
professionista non può avere il pieno controllo dei contenuti e
dell’amministrazione del sito, dall’altra che l’ospitato deve
necessariamente esporre la pubblicità dell’ospitante, che infatti
campeggia nella parte sinistra della home e nelle pagine interne.
Alla pagina LINK UTILI il sito contiene un unico collegamento ad una
società di intermediazione immobiliare, inammissibile.
A questo punto, non essendovi altre
relazioni sui siti, i pochi residui vengono rinviati alla prossima
riunione.
Null’altro
avendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12,30.
Il Segretario  Avv. MARIA S. BONANNO
Il Coordinatore
Avv. GIANNANTONIO DANIELI

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