
Procedimento cautelare – Competenza anteriore alla causa di merito –Deroga pattizia alla competenza per territorio – Violazione dei criteri di inderogabilità fissati dall’art. 28 c.p.c. – Non sussiste.
(669 ter c.p.c. – 28 c.pc.)
Il giudice competente ex art. 669 ter c.p.c. a decidere sulla domanda cautelare proposta ante causam va individuato nel giudice effettivamente chiamato a conoscere del merito che, nel caso di deroga pattizia ai generali criteri di competenza, si identifica nel giudice convenzionalmente indicato dalle parti; tale deroga pattizia non viola l’art. 28 c.p.c., che si limita a prevedere l’inderogabilità dei criteri di competenza fissati per il giudizio cautelare e, pertanto, della regola attualmente espressa dall’art. 669 ter c.p.c.