Tribunale di Verona – Ordinanza 20.2.2012 (Composizione monocratica – Giudice SIGILLO)

20 Febbraio 2012 News

Procedimento civile – Procedimenti di istruzione preventiva – Consulenza tecnica preventiva c.d. “conciliativa” – Dissenso delle parti sui fatti costitutivi del credito – Conseguenze.

Quando nella vicenda dedotta emergano profili di fatto e di diritto ancora contestati tra le parti, non è ammissibile la consulenza tecnica preventiva c.d. “conciliativa” di cui all’art. 696 bis c.p.c. che, a differenza dell’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c.p.c., non solo prescinde dal periculum in mora, ma ha la peculiare caratteristica di non avere autentico carattere contenzioso. Non si può, pertanto, dare ingresso alla consulenza conciliativa richiesta dal ricorrente se, instaurato il contraddittorio, non si sia registrato il consenso dell’altra parte; in altri termini, la contestazione dei fatti – dai quali scaturisce il credito da inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o da illecito aquiliano – rende inutile un accertamento che, proprio per avere ad oggetto solo gli obblighi che di quei fatti sono conseguenza, presuppone la pacifica esistenza dei fatti stessi.

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