
Società di capitali – Postergazione rimborso finanziamenti soci – Perdita della qualità di socio in capo al finanziatore – Inapplicabilità.
(2467 c.c.)
La disposizione riguardante la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci presuppone la persistenza della qualità di socio in capo all’istante al momento della domanda di rimborso, non potendosi diversamente applicare in caso di sopravvenuta perdita di tale qualità in capo al finanziatore, comportante la reviviscenza dell’accordo convenzionale sui termini del rimborso.