
Donazione – Divieto di donazione – Incapacità del donante – Distinzione tra interdizione giudiziale ed interdizione legale – Conseguenze – art. 777 c.c.
Il divieto di fare donazioni per conto dell’incapace, previsto dall’art. 777 c.c., sulla base di un’interpretazione ragionevole, deve essere riferito al solo caso dell’interdetto giudiziale, il cui stato di incapacità preclude la consapevole elaborazione dello spirito di liberalità, e non anche all’ interdetto legale, che è in grado di elaborare decisioni autonome, tanto da poter compiere gli atti personalissimi a contenuto non patrimoniale.