
Decreto ingiuntivo europeo – Giudizio di opposizione – Prosecuzione con rito ordinario – Integrazione degli scritti difensivi – Necessità – Sussiste – Applicazione analogica dell’art. 164, 5° e 6° comma, c.p.c. – Esclusione.
Il carattere monitorio puro del ricorso per ingiunzione europea e la laconicità dell’opposizione del debitore (che può limitarsi a contestare il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni) rendono necessario consentire alle parti l’integrazione degli scritti difensivi introduttivi; diversamente opinando – ossia impedendo al debitore di formulare e/o integrare, nel prosieguo del processo, le proprie difese ex art. 2697, comma secondo, c.c. – si finirebbe per avallare inaccettabili strategie processuali del creditore al quale si consentirebbe di “inchiodare” il debitore, ancorché quest’ultimo si sia legittimamente avvalso della facoltà di non anticipare i motivi di contestazione dell’ingiunzione. Allo scopo, non sono tuttavia applicabili, in via analogica, le previsioni dell’art. 164, commi quinto e sesto, c.p.c. per l’integrazione della citazione “nulla” ivi disciplinati, difettando l’eadem ratio, ossia l’esistenza di vizi afflittivi della domanda monitoria e/o della successiva opposizione, tali da giustificare, ex art. 12, comma secondo, delle preleggi, l’equiparazione fattuale delle due fattispecie e, di riflesso, la loro riconduzione ad unità di disciplina.