
Titoli di credito – Ricorso al Presidente della Camera di Commercio per cancellazione di protesto – Applicabilità all’assegno bancario – Non sussiste.
La procedura di cancellazione del protesto mediante ricorso al Presidente della Camera di Commercio, prevista dall’art. 4 L. 77/55, si applica esclusivamente alla cambiale e al vaglia cambiario e non all’assegno bancario, come espressamente stabilisce la norma stessa.