
Procedimento civile – Indirizzo di posta elettronica del difensore – Mancata indicazione – Inammissibilità della domanda – Non sussiste.
Anche a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 98/11, la specificazione dell’indirizzo di posta elettronica del difensore (mancanza, peraltro, nel caso di specie irrilevante, in quanto riguardante solo uno dei difensori del reclamante) non è prescritta a pena di ammissibilità della domanda.