
Contratto di leasing –
Risoluzione per inadempimento – Applicazione analogica dell’art.1526 c.c.-
Sussiste per il leasing di carattere
traslativo – Conseguenze.
In
applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., nel caso di risoluzione per
inadempimento di un contratto di leasingdi carattere traslativo, devono ritenersiprima facie illegittime le pretese del
concedente di ritenere i canoni già riscossi e di ottenere giudizialmente, a
titolo di penale, anche quelli a scadere.