
Contratto di vendita di multiproprietà alberghiera – Determinatezza e determinabilità dell’oggetto contrattuale – Requisiti.
Nel contratto di compravendita di multiproprietà, il requisito di determinatezza dell’oggetto va inteso in termini rigorosi, dovendo il contratto stesso rispondere alle prescrizioni contenutistiche previste dagli artt. 2 e 3 D.L.vo 427/98 (ove applicabile ratione temporis); in particolare – essendo prescritta la forma scritta ad substantiam – l’oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile in base agli elementi risultanti dall’atto scritto e non acquisibili aliunde.