
Società di capitali – Atto dell’amministratore eccedente l’oggetto sociale – Benefici indiretti per l’ente – Rilevanza e onere della prova.
La mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi non è sufficiente al fine di affermare la legittimità dell’atto sul piano dei limiti imposti dall’oggetto sociale, in quanto la parte che ha interesse a sostenere la riconducibilità dell’atto all’oggetto della società ha l’onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta.