
Procedimento civile – Pattuizione attributiva della competenza al giudice di uno Stato aderente alla convenzione di Bruxelles – Deroga stipulata a favore di una sola delle parti – Giurisdizione e competenza del giudice italiano – Sussistenza.
A norma dell’art. 17 comma V della Convenzione di Bruxelles, quando la clausola, attributiva della competenza a giudice di uno Stato estero aderente alla convenzione stessa, è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, la parte favorita conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente; sussistono, pertanto, la giurisdizione e la competenza del giudice italiano adìto dalla parte che – anche per favorire il “contraente debole” – abbia rinunciato ad avvalersi della clausola.