
Obbligazioni e contratti – Contratto di trasporto – Trasporto internazionale – Perdita o avaria della merce trasportata – Legittimazione del destinatario all’azione – Condizioni
(TI 19 maggio 1956 – 13 GINEVRA)
L’art. 13 della Convenzione di Ginevra nota come CMR deve essere interpretato nel senso in cui la legittimazione ad agire contro il vettore per il caso di perdita o avaria della merce trasportata spetta al destinatario, sempre che quest’ultimo abbia manifestato la volontà di aderire al contratto di trasporto, richiedendo al vettore la riconsegna o lo svincolo della merce una volta arrivata a destinazione. In difetto di tale adesione del destinatario al contratto di trasporto la legittimazione attiva all’azione contro il vettore permane in capo al mittente.