
Mora del creditore – Offerta reale – Accertamento giudiziale delle validità dell’offerta – Effetti
Poiché la sentenza di accertamento della validità dell’offerta reale prevista dall’art. 1210 c.c. rappresenta una condicio iuris sospensiva degli effetti della mora credendi, con il passaggio in giudicato della stessa i suoi effetti retroagiscono al giorno dell’offerta