
Obbligazioni e contratti – Diritto di ritenzione a favore dell’autoriparatore – Integrazione del contratto ex art. 1375 c.c. – Dovere di protezione gravante sull’autoriparatore – Omessa o tardiva informazione del proprietario – Responsabilità contrattuale dell’autoriparatore – Sussiste.
A carico dell’autoriparatore, incaricato da un soggetto diverso dal proprietario dell’autovettura, è ravvisabile un dovere di protezione in favore del proprietario stesso che deriva dall’integrazione del contratto ex art. 1375 c.c. ed implica, in caso di abbandono del veicolo presso l’autofficina, l’obbligo di tempestiva informazione al proprietario o di attivare la procedura ex art. 2797 c.c., ad evitare una svalutazione eccesiva del mezzo ai danni del proprietario stesso; la violazione di tale dovere di protezione diviene attuale nell’ipotesi in cui il deposito dell’autovettura presso l’autofficina – anche per effetto dell’esercizio del diritto di ritenzione ex 2756 c.c. – si protragga oltre un termine ragionevole, dovendosi aver presente che l’onere di attivazione evita un pregiudizio per il proprietario dell’autovettura, ma non comporta un apprezzabile sacrificio per il riparatore, a fronte della facile accertabilità dell’identità del proprietario e della necessità del ricorso in ogni caso alla procedura ex art. 2797 c.c. per ottenere la soddisfazione del credito.