
Obbligazioni e contratti – Diritto di ritenzione a favore dell’autoriparatore – Responsabilità contrattuale dell’autoriparatore per violazione del dovere di protezione nei confronti del proprietario – Quantificazione del danno.
Il ricorso dell’autoriparatore alla procedura ex art. 2797 c.c. dopo circa un biennio dall’effettuazione degli interventi sull’autovettura e senza una precedente comunicazione al legittimo proprietario, deve ritenersi tardivo e costituisce perciò violazione del dovere di protezione che deriva dall’integrazione del contratto ex art. 1375 c.c. e genera una responsabilità contrattuale dell’autoriparatore nei confronti del proprietario; il danno subìto da quest’ultimo può essere individuato nella maggior valore dell’autovettura all’atto dell’affidamento per i lavori, al netto della diminuzione normalmente conseguente a riparazioni consistenti e del credito complessivamente vantato dall’autoriparatore per i lavori eseguiti.