
Obbligazioni e contratti – Contratto quadro di investimento mobiliare – Contratto di conto corrente – Obbligo della forma scritta – Sussistenza – Singoli ordini di investimento – Singole operazioni di conto corrente – Estensione del requisito formale – Esclusione – Deleghe.
(1350 – 1384 c.c. – 21 e 23 D.L.vo 24.2.1998 n. 58 – 117 D. L.vo 1.9.1993 n. 385)
L’assoggettamento alla forma scritta a pena di nullità è riferibile unicamente al contratto di conto corrente ed al cd. contratto-quadro d’investimento, e non alle singole operazioni di conto corrente ed ai singoli ordini di investimento, né quindi alle relative deleghe.