
Procedimento civile – Principio di non contestazione – Onere di contestazione – Termine di assolvimento – Decadenza.
(183 c.p.c.)
L’onere di contestazione deve essere adempiuto entro la definizione del thema decidendum, e quindi al massimo entro la prima memoria ex art. 183 comma 6 o – per i fatti nuovi o modificati rispetto alle allegazioni iniziali – entro la seconda memoria prevista dall’art. 183 comma 6 c.p.c.