
Obbligazioni e contratti – Agenzia – Attività di riscossione – Diritto dell’agente a compenso aggiuntivo – Condizioni.
L’art. 6 dell’AEC del 20/3/03 prevede che l’agente debba essere retribuito con una provvigione separata nell’ipotesi in cui abbia esercitato l’attività di riscossione in modo continuativo – sempre che abbia assunto la responsabilità contabile per l’esercizio della medesima attività – e precisa che il compenso aggiuntivo non spetta nel caso in cui l’agente si sia limitato all’attività di riscossione delle somme dovute dai clienti che non abbiano rispettato le scadenze di pagamento. Qualora l’attività di riscossione, continuativa e con responsabilità contabile, sia stata espressamente prevista nel contratto di agenzia, può presumersi che essa sia stata considerata nella determinazione delle provvigioni dovute all’agente e, quindi, può escludersi che all’agente stessi spetti un compenso aggiuntivo.