Tribunale di Verona – Sentenza 15.2.2011(Composizione monocratica – Giudice LANNI)

15 Febbraio 2011 News

Obbligazioni e contratti – Agenzia – Attività di riscossione in assenza di previsioni contrattuali – Indennizzabilità ex art. 2041 c.c. – Sussiste.

Il fatto che le parti non abbiano previsto una responsabilità contrattuale contabile dell’agente, nell’esercizio dell’attività continuativa di riscossione, e che non abbiano dato vita, pertanto, ad un accordo giuridicamente vincolante per l’agente, esclude che l’attività di riscossione curata dall’agente stesso trovi la sua causa di giustificazione nel rapporto contrattuale. Sotto questo profilo, è fondata e va accolta la domanda di pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c., atteso che l’agente, nell’esercizio dell’attività di riscossione, ha sostenuto dei costi (in relazione ai contatti con i clienti, alla ricezione dei mezzi di pagamento e alla spedizione alla preponente) e subìto una diminuzione patrimoniale, alla quale fa riscontro il vantaggio economico tratto dalla preponente che non ha dovuto sostenere in proprio i costi su indicati o comunque non ha dovuto pagare un corrispettivo contrattuale per il compimento di tale attività; l’impoverimento dell’agente ed il correlativo arricchimento della preponente devono ritenersi privi di una valida causa di giustificazione e danno luogo all’azione generale di cui all’art. 2041 c.c.

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