
Obbligazioni e contratti – Agenzia – Indennità di cessato rapporto – AEC – Art. 1751 c.c. – Applicabilità – Condizioni.
L’indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. può essere riconosciuta all’agente, in sostituzione del trattamento indennitario previsto dagli AEC, solo ove sia migliorativa “in concreto”, ovvero assicuri all’agente un più favorevole risultato economico.