
Obbligazioni e contratti – Agenzia – Indennità di cessato rapporto determinata ex art. 1751 c.c. – Indennità suppletiva di clientela – Assorbimento.
Il riconoscimento dell’indennità di cessato rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c. esclude che possa trovare accoglimento anche la domanda di pagamento dell’indennità suppletiva di clientela prevista dall’art. 10 dell’AEC; tale ultima indennità, infatti, rientra nel trattamento indennitario di scioglimento del contratto, previsto dall’art. 10 dell’AEC e complessivamente recessivo rispetto al più favorevole trattamento previsto dall’art. 1751 c.c.. Pertanto, una volta riconosciuta all’agente l’indennità ex art. 1751 c.c., deve escludersi la spettanza di ulteriori indennità legate allo scioglimento del contratto.