
Obbligazioni e contratti – Interessi ultralegali – Pattuizione – Forma scritta – Necessità.
(1284 c.c.)
La pattuizione di interessi ultralegali avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della stessa clausola, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale.