
Obbligazioni e contratti – Contratto preliminare di preliminare – Nullità per difetto di causa – Sussiste – Conseguenze.
E’ qualificabile come contratto “preliminare di preliminare” il contratto stipulato dalle parti, definito dalle stesse come semplice “proposta irrevocabile”, che preveda espressamente la stipulazione del contratto preliminare in un momento successivo (rimettendo solo a tale momento il versamento della caparra confirmatoria). Tale contratto, in virtù del quale le parti si sono obbligate a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori, è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione; pertanto, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto “preliminare di preliminare” deve giudicarsi infondata e va rigettata.