
Giusta causa di recesso – Necessaria immediatezza della contestazione – Irrilevanza di contestazioni successive.
La sussistenza di una giusta causa di recesso, proprio perché deve essere tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, presuppone la contestazione immediata da parte del contraente che intende recedere. La circostanza che il recedente, pur avendo conoscenza dei fatti successivamente contestati, non abbia sollevato per oltre due mesi alcuna obiezione in ordine alla correttezza dell’operato dell’agente esclude la configurabilità di un inadempimento consapevole tale da minare il rapporto fiduciario tra le parti. L’immediatezza della contestazione è imposta al recedente dal dovere di lealtà e correttezza contrattuale (artt.1375 c.c.) oltre che dall’obbligo di garantire alla controparte la possibilità di difendersi in modo compiuto ed è preclusiva della successiva deduzione di fatti diversi da quelli originariamente contestati, che sono quindi irrilevanti in sede di verifica giudiziale.