Tribunale di Verona – Sentenza 18.5.2010 (Composizione monocratica – Giudice LANNI)

18 Maggio 2010 News

Contratto di agenzia – Accertamento dell’insussistenza di giusta causa di recesso – Conseguenze – Prevalenza ex art. 1753 c.c. della disciplina contrattuale collettiva ANA sulla disciplina codicistica in tema di indennità di preavviso e risoluzione del rapporto di agenzia di assicurazione.

L’accertamento della insussistenza della giusta causa contestata comporta che il recesso del preponente dal rapporto di agenzia va considerato alla stregua di un recesso ad nutum senza preavviso e che all’agente vanno riconosciute tutte le indennità previste per tale ipotesi di risoluzione del rapporto. Anche dopo l’emanazione dei decreti legislativi nn. 303/91 e 65/99 in attuazione della direttiva CEE n. 653/86 il richiamo agli usi e alle norme corporative contenute nell’art. 1753 c.c. deve ritenersi riferibile agli accordi collettivi del settore assicurativo, con la conseguenza che la disciplina relativa alle indennità spettanti in ipotesi di risoluzione del rapporto contenuta nell’Accordo nazionale Agenti prevale sulle disposizioni codicistiche in tema di agenti commerciali.

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