
Prescrizione presuntiva – Pattuizione scritta di specifico termine di pagamento – Inoperatività.
(2959 c.c.)
La prescrizione presuntiva non opera nè quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e le parti abbiano pattuito uno specifico termine di pagamento, trovando fondamento e ragione solo nei rapporti che si svolgono senza formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, nè quando il debitore formuli difese implicanti la contestazione dell’an e del quantum del credito, che presuppongono il riconoscimento della mancata estinzione del credito (nel caso di specie era stata contestata la nullità della penale convenzionale costituente titolo del credito azionato).