
Procedimento civile – Procura alle liti – Difetto di rappresentanza del sottoscrittore – Rilevanza ai fine della legittimazione processuale – Sussistenza.
Qualora il giudizio venga promosso da amministratore di società a responsabilità limitata privo di poteri rappresentativi dell’ente, il vizio che ne consegue (in quanto relativo ad un difetto di legittimazione processuale) non concerne né la legittimazione ad agire, né lo “ius postulandi”, ma esclusivamente la capacità processuale.