
Società di capitali – Atto dell’amministratore eccedente l’oggetto sociale – Onere della società di dimostrare la malafede del terzo ai fini dell’art. 2384-bis c.c. (ante riforma 2003) – Sussistenza.
In tema di limiti derivanti dall’oggetto sociale ai poteri degli amministratori delle società di capitali, l’introduzione della regola contenuta nell’art. 2384 bis c.c. (ante riforma 2003) – norma che esclude che sia opponibile ai terzi di buona fede l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome delle società – comporta che la società che neghi la buona fede del terzo ha l’onere di allegare e dimostrare la consapevolezza da parte del terzo dell’estraneità dell’operazione controversa all’oggetto sociale.