
Mediazione – Contratto preliminare – Diritto alla provvigione – Accordo di differimento del pagamento ad un evento futuro – Termine – Impossibilità di verificazione – Conseguenze
(1755 – 1757 c.c.)
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge al perfezionamento del contratto preliminare concluso per effetto del suo intervento, e l’accordo che preveda il differimento del pagamento al momento della stipulazione del contratto definitivo stabilisce un termine (e non una condizione) che deve ritenersi maturato con la definitiva impossibilità di stipulare il contratto definitivo.