
Obbligazioni e contratti – Risoluzione consensuale del contratto – Mutuo dissenso – Effetto retroattivo – Insussistenza.
(1458 c.c.)
Poichè la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza della risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l’effetto retroattivo che per quest’ultima è invece previsto dall’art. 1458, 1° comma, c.c., alla stessa non consegue il ripristino dello status quo ante che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all’atto dello scioglimento del contratto.