
Obbligazioni e contratti – Risoluzione consensuale del contratto – Accertamento d’ufficio – Ammissibilità.
(Art. 1372 c.c.; 112 c.p.c.)
La risoluzione consensuale del contratto non costituisce materia di eccezione in senso proprio ma rappresenta un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale che, se ed in quanto rilevante ai fini del decidere, può essere accertato d’ufficio dal giudice.