
Procedimento civile – Prova documentale – Telefax – Ricezione contestata dal destinatario – Conseguenze.
Il telefax, posto a fondamento della domanda attorea, non costituisce prova dei fatti rappresentati, ove il destinatario convenuto ne abbia contestato la ricezione e, nel corso del giudizio, non sia stata acquisita (attraverso testimonianze o tabulati del gestore telefonico, relativi alla registrazione delle telefonate in uscita dall’utenza del mittente) una prova univoca della ricezione stessa.