Tribunale di Verona – Sentenza 2.7.2010 (Composizione monocratica – Giudice LANNI)

2 Luglio 2010 News

Sanità pubblica – Unità Sanitarie Locali – Responsabilità contrattuale dell’U.S.L. per il fatto dei suoi dipendenti.
(1218 – 1228 cod. civ.)

Il contratto di “spedalità” si perfeziona con l’accettazione del ricovero della paziente e prevede a carico dell’ente ospedaliero l’obbligo di assicurare le prestazioni di assistenza e cura prima, durante e dopo il parto sia nei confronti della paziente che nei confronti del nascituro, rispetto al quale è configurabile un obbligo di protezione scaturente, quale effetto naturale, dalla normale esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c.. L’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale in caso di inadempimento colposo o doloso del personale ospedaliero nell’espletamento delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dall’ente.

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