
Società di persone – Domanda di liquidazione della quota da parte del socio receduto – Eccezione di compromissione in arbitrato – Non compete al socio convenuto.
Il socio-amministratore di una società di persone, convenuto dal socio receduto con la domanda di liquidazione della quota, non è legittimato a far valere l’eccezione di compromissione in arbitrato della controversia, competendo tale eccezione soltanto alla società, quale unica legittimata passiva rispetto alla domanda stessa.