
Contratti bancari – Contratti di intermediazione finanziaria – Rilascio
della dichiarazione di operatore qualificato da parte del contraente –
Permanenza di obbligo informativo a carico dell’intermediario – Condizioni.
Ove il cliente abbia rilasciato la
dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato, l’obbligo informativo
generale – imposto all’intermediario dall’art. 21 lett. b) TUF – permane nel
solo caso in cui ricorrano elementi oggettivi, conosciuti o conoscibili
dall’intermediario, dai quali si evinca una difformità tra la realtà fattuale e la dichiarazione
autoreferenziale.