
Contratti bancari – Contratti di intermediazione finanziaria – Rilascio
della dichiarazione di operatore qualificato da parte del contraente –
Permanenza di obbligo informativo a carico dell’intermediario – Condizioni.
L’obbligo
informativo generale, derivante a carico dell’intermediario dall’art. 21 lett.
b) TUF, permane nei confronti di un soggetto che abbia rilasciato la
dichiarazione autoreferenziale solo in presenza di elementi oggettivi, conosciuti
o conoscibili dall’intermediario, dai quali si evinca una difformità tra quella
evidenza documentale e la realtà fattuale.