
Titoli di credito – Assegno per traenza non trasferibile – Disciplina applicabile – Conseguenze – Natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice.
(43 R.D. 1736/33)
Agli “assegni per traenza”, ove siano accompagnati dalla clausola di intrasferibilità, si applica la disciplina relativa agli assegni bancari non trasferibili e ricorre, pertanto, la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice, diversa dalla trattaria, che – in violazione dei doveri di diligenza professionale nell’identificazione del legittimato cartolare – abbia consentito l’incasso di “assegni per traenza” non trasferibili a persona diversa dal prenditore.