Tribunale di Verona – Sentenza 21.7.2011(Composizione monocratica – Giudice LANNI)

21 Luglio 2011 News

Titoli di credito – Assegno non trasferibile – Pagamento a persona diversa dal prenditore – Natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice – Contenuto dell’onere probatorio a carico della banca – Falsificazione del titolo – Rilevanza della produzione del titolo in originale.
(43 R.D. 1736/33)

Ove sia dedotta in giudizio l’erroneità del pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, grava sulla banca negoziatrice – in applicazione dell’art.43 Legge Assegno e trattandosi di responsabilità contrattuale – l’onere di dimostrare l’inesistenza o l’inimputabilità dell’inadempimento. Nel caso in cui l’assegno non trasferibile sia stato incassato da soggetto diverso dal beneficiario per effetto di una falsificazione del nome del prenditore, la mancata produzione in giudizio dell’originale del titolo preclude l’accertamento della non rilevabilità della falsificazione e, quindi, della insussistenza dell’inadempimento della banca negoziatrice; di converso – ove l’assegno sia stato acquisito agli atti di causa – la rilevabilità ictu oculi della falsificazione offre la positiva prova dell’inadempimento della banca stessa all’obbligazione di accertare la regolarità formale del titolo e di rilevarne le alterazioni.

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