
Titoli di credito – Assegno per traenza – Assegno di bonifico – Definizione – Funzioni – Elementi.
Gli “assegni per traenza” (per tali intendendosi quei titoli assegni che la banca autorizza taluno a sottoscrivere per traenza sulla banca stessa, inviandogli un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente o di altro soggetto indicato come beneficiario, sul presupposto dell’esistenza di una provvista fornita dal richiedente l’emissione del modulo di assegno in questione) devono essere sottoscritti dal beneficiario per quietanza e traenza ed assolvono ad una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca (tanto che possono anche essere definiti “assegni di bonifico”).