
Contratto di trasporto aereo – Risoluzione per inadempimento – Cancellazione del volo – Gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. – Sussistenza
In caso di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della compagnia aerea che abbia cancellato un volo, la stessa è tenuta a provare che la cancellazione, e quindi l’inadempimento, non fosse a lei imputabile. Diversamente, il giudice dichiarerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento della compagnia ai sensi dell’art. 1455 c.c., in quanto concernente la prestazione principale della stessa, e di conseguenza accoglierà la domanda restitutoria del prezzo alla controparte che ne abbia fatto richiesta.