
Procedimento civile – Prova documentale – Telefax – Disconoscimento – Requisiti.
(2719 c.c.)
In difetto di contestazione della provenienza di un documento da un’utenza telefonica riferibile alla parte, l’originale del documento stesso deve presumersi in possesso di quest’ultima, sicché la contestazione di conformità all’originale, non sorretta dalla produzione dell’originale in possesso della stessa parte deducente, non può ritenersi idonea a determinare l’esclusione della valenza probatoria della copia prodotta dall’altra parte.