
Società – Cancellazione dal registro delle
imprese – Effetti – Legittimazione a proporre azioni giudiziali – Insussistenza.
(2495 c.c.)
La cancellazione dal registro delle imprese comporta
la definitiva estinzione, e quindi la perdita di capacità giuridica, anche
della società di persone, di talchè il soggetto giuridico non più esistente non
può proporre alcuna azione, anche solo di impugnazione.