
Esecuzione forzata – Atto di precetto – Contenuto – Omessa specificazione die criteri di quantificazione del credito – Nullità – Insussistenza.
(480 c.p.c.)
L’art. 480 c.p.c. richiede, a pena di nullità, che sia esplicitata l’intimazione ad adempiere e quindi, nel caso di precetto di pagamento, l’indicazione della somma richiesta, mentre non richiede l’esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito, di talchè la mancata specificazione dei criteri di determinazione dell’oggetto dell’intimazione non determina l’invalidità del precetto.